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Document 32002R1753

    Regolamento (CE) n. 1753/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

    GU L 264 del 2.10.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1753/oj

    32002R1753

    Regolamento (CE) n. 1753/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 02/10/2002 pag. 0021 - 0022


    Regolamento (CE) n. 1753/2002 della Commissione

    del 1o ottobre 2002

    che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994(3), prevede che determinate richieste di "flessibilità straordinaria" presentate dall'India debbano essere considerate favorevolmente.

    (2) Il 12 luglio 2002 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti tra categorie.

    (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

    (4) È opportuno accogliere la richiesta della Repubblica indiana.

    (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

    (3) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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