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Document 32002R1643
Commission Regulation (EC) No 1643/2002 of 13 September 2002 amending, for the third time, Council Regulation (EC) No 310/2002 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 247 del 14.9.2002, p. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2003
Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 14/09/2002 pag. 0022 - 0024
Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione del 13 settembre 2002 che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio autorizza la Commissione a modificare l'allegato I di tale regolamento sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC. (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 elenca i nomi delle persone, degli enti e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e le risorse economiche previste da detto regolamento. (3) Il 13 settembre 2002 il Consiglio ha deciso di emendare l'allegato della posizione comune 2002/145/PESC(3). L'allegato I deve pertanto essere modificato di conseguenza. (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio viene sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2002. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. (2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 28. (3) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco delle persone, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio >SPAZIO PER TABELLA>