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Document 32002R1643

    Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU L 247 del 14.9.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1643/oj

    32002R1643

    Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione, del 13 settembre 2002, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 14/09/2002 pag. 0022 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1643/2002 della Commissione

    del 13 settembre 2002

    che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio autorizza la Commissione a modificare l'allegato I di tale regolamento sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC.

    (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 elenca i nomi delle persone, degli enti e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e le risorse economiche previste da detto regolamento.

    (3) Il 13 settembre 2002 il Consiglio ha deciso di emendare l'allegato della posizione comune 2002/145/PESC(3). L'allegato I deve pertanto essere modificato di conseguenza.

    (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio viene sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2002.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4.

    (2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 28.

    (3) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Elenco delle persone, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio

    >SPAZIO PER TABELLA>

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