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Document 32002R1379
Commission Regulation (EC) No 1379/2002 of 29 July 2002 on the supply of vegetable oil as food aid
Regolamento (CE) n. 1379/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
Regolamento (CE) n. 1379/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
GU L 200 del 30.7.2002, p. 8–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1379/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/2002 pag. 0008 - 0011
Regolamento (CE) n. 1379/2002 della Commissione del 29 luglio 2002 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob. (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari. (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano. (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato. La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo. Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità. Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10. (3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23. ALLEGATO Note: LOTTO A 1. Azione n.: 300/01 2. Beneficiario(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Zimbabwe 5. Prodotto da mobilitare: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato 6. Quantitativo totale (t nette): 600 7. Numero di lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(4)(6): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2] 9. Condizionamento: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2] Peso del bidone vuoto: minimo 135 g 10. Etichettatura o marcatura(5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo 12. Stadio di consegna previsto(7): reso porto d'imbarco 13. Stadio di consegna alternativo: - 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 9-29.9.2002 - 2o termine: 23.9-13.10.2002 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: - - 2o termine: - 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 20.8.2002 - 2o termine: 3.9.2002 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione: - LOTTO B 1. Azione n.: 294/01 2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 Den Haag, Nederland tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Eritrea 5. Prodotto da mobilitare: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato 6. Quantitativo totale (t nette): 810 7. Numero di lotti: 1 in 3 partite (B1; 540 tonnellate; B2: 135 tonnellate; B3: 135 tonnellate) 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(4)(6): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2] 9. Condizionamento: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2] Peso del bidone vuoto: minimo 135 g 10. Etichettatura o marcatura(5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo 12. Stadio di consegna previsto: reso porto di sbarco - terminale per contenitori 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: B1 e B2: Massawa; B3: Assab 16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 20.10.2002 - 2o termine: 3.11.2002 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 16-29.9.2002 - 2o termine: 30.9-13.10.2002 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 20.8.2002 - 2o termine: 3.9.2002 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione: - (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05]. (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari. (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: - certificato sanitario. (5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'". I bidoni possono essere contrassegnati mediante etichette. (6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità. (7) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.