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Document 32002R1361
Council Regulation (EC) No 1361/2002 of 22 July 2002 establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Lithuania
Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania
Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania
GU L 198 del 27.7.2002, p. 1–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139
Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0001 - 0012
Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio del 22 luglio 2002 che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1) (in prosieguo: l'accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania. (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore(2), conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania. (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(3). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore. (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania. (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4). (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme. (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo. 2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 2 1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2766/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali(6) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 2766/2000 è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3. (2) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1. (3) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.3.2000, pag. 1). ALLEGATO C(a) I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF) Codice NC(1) 0101 10 90 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0104 20 10 0106 19 10 0106 39 10 0205 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 0210 91 00 0210 92 00 0210 93 00 0210 99 10 0210 99 31 0210 99 39 0210 99 59 0210 99 79 0210 99 80 0407 00 90 0409 00 00 0410 00 00 0601 0602 0603 0604 0701 10 00 0701 90 10 0703 10 0703 90 00 0704 20 00 0704 90 90 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0706 0707 00 90 0708 10 00 0708 90 00 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 52 00 0709 59 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 50 0709 90 90 0710 10 00 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 40 00 0711 59 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 05 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 50 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0809 40 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 85 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 99 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 90 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1001 90 10 1105 1106 10 00 1106 30 1108 20 00 1208 10 00 1209 1210 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1501 00 90 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 1513 1514 1515 1516 10 10 1516 10 90 1516 20 91 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1517 10 90 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1602 10 00 1602 20 11 1602 20 19 1602 20 90 1602 31 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98 1603 00 10 1704 90 10 2001 10 00 2001 90 20 2001 90 50 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2003 20 00 2003 90 00 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 98 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 10 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80 2006 00 99 2007 10 91 2007 10 99 2007 99 10 2007 99 91 2007 99 98 2008 11 92 2008 11 94 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 93 2008 19 95 2008 19 99 2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99 2008 50 11 2008 60 11 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 69 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 60 99 2008 80 11 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 2008 92 14 2008 92 34 2008 92 38 2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 93 2008 92 96 2008 92 98 2008 99 28 2008 99 37 2008 99 40 2008 99 45 2009 80 19 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 79 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 51 2309 90 91 (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1). ALLEGATO C(b) Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO all'allegato C(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.