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Document 32002R1361

Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

GU L 198 del 27.7.2002, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1361/oj

32002R1361

Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0001 - 0012


Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio

del 22 luglio 2002

che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1) (in prosieguo: l'accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore(2), conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania.

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(3). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

(4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo.

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2766/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali(6) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2766/2000 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

(3) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.3.2000, pag. 1).

ALLEGATO C(a)

I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

Codice NC(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104 20 10

0106 19 10

0106 39 10

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 79

0210 99 80

0407 00 90

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604

0701 10 00

0701 90 10

0703 10

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59 00

0709 60 10

0709 60 99

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1001 90 10

1105

1106 10 00

1106 30

1108 20 00

1208 10 00

1209

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512

1513

1514

1515

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1517 10 90

1517 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 10 00

1602 20 11

1602 20 19

1602 20 90

1602 31

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1704 90 10

2001 10 00

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2003 20 00

2003 90 00

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 14

2008 92 34

2008 92 38

2008 92 59

2008 92 74

2008 92 78

2008 92 93

2008 92 96

2008 92 98

2008 99 28

2008 99 37

2008 99 40

2008 99 45

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2309 90 91

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO all'allegato C(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

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