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Document 32002R1312

Regolamento (CE) n. 1312/2002 della Commissione, del 19 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

GU L 192 del 20.7.2002, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1312/oj

32002R1312

Regolamento (CE) n. 1312/2002 della Commissione, del 19 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 1312/2002 della Commissione

del 19 luglio 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

(8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.

(10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002(6), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001(8), ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

(14) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6) GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(8) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00 Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03 Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

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