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Document 32002R1283

Regolamento (CE) n. 1283/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

GU L 187 del 16.7.2002, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1283/oj

32002R1283

Regolamento (CE) n. 1283/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1283/2002 della Commissione

del 15 luglio 2002

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001(4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.

(2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime diaiuto per le prugne secche(5), mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2002/03.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/03:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche "d'Ente";

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 671,73 EUR per tonnellata netta di susine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

(3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

(4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.

(5) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

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