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Document 32002R1154

Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

GU L 170 del 29.6.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1154/oj

32002R1154

Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0029 - 0030


Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione

del 28 giugno 2002

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1069/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1123/2002(4).

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1069/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1069/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 5.

(4) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

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