This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R1154
Commission Regulation (EC) No 1154/2002 of 28 June 2002 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state
Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
GU L 170 del 29.6.2002, p. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0029 - 0030
Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione del 28 giugno 2002 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1069/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1123/2002(4). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1069/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1069/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (3) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 5. (4) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 5. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).