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Document 32002R1118

    Regolamento (CE) n. 1118/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    GU L 168 del 27.6.2002, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1118/oj

    32002R1118

    Regolamento (CE) n. 1118/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0040 - 0041


    Regolamento (CE) n. 1118/2002 della Commissione

    del 26 giugno 2002

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

    (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

    (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

    2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2002, possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

    3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

    (2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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