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Document 32002R1114

Regolamento (CE) n. 1114/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002

GU L 168 del 27.6.2002, pp. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1114/oj

32002R1114

Regolamento (CE) n. 1114/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0032 - 0033


Regolamento (CE) n. 1114/2002 della Commissione

del 26 giugno 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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