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Document 32002R1084

Regolamento (CE) n. 1084/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

GU L 164 del 22.6.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1084/oj

32002R1084

Regolamento (CE) n. 1084/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0024 - 0025


Regolamento (CE) n. 1084/2002 della Commissione

del 21 giugno 2002

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione(2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.

(2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3) Per i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 678/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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