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Document 32002R1064

Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

GU L 162 del 20.6.2002, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1064/oj

32002R1064

Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 20/06/2002 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione

del 19 giugno 2002

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 912/2002 della Commissione(3).

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 912/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 912/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

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