This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R1064
Commission Regulation (EC) No 1064/2002 of 19 June 2002 altering the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
GU L 162 del 20.6.2002, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 20/06/2002 pag. 0015 - 0016
Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione del 19 giugno 2002 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 912/2002 della Commissione(3). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 912/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 912/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 40. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14) modificato. Le altre destinazioni sono definite come segue: C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria. C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria. C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.