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Document 32002R0913

Regolamento (CE) n. 913/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

GU L 142 del 31.5.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/913/oj

32002R0913

Regolamento (CE) n. 913/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 31/05/2002 pag. 0042 - 0043


Regolamento (CE) n. 913/2002 della Commissione

del 30 maggio 2002

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

C04 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C07 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e della Lettonia.

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