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Document 32002R0907

    Regolamento (CE) n. 907/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    GU L 142 del 31.5.2002, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/907/oj

    32002R0907

    Regolamento (CE) n. 907/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 31/05/2002 pag. 0031 - 0032


    Regolamento (CE) n. 907/2002 della Commissione

    del 30 maggio 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, con il regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2002(4), sono state promulgate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro.

    (2) In seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica in Spagna, il 7 maggio 2002 le autorità di quel paese hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza. Occorre adattare l'elenco delle zone ammissibili di cui all'allegato II del succitato regolamento, per tener conto dell'attuale situazione sotto il profilo veterinario a partire dal 14 maggio 2002.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 416/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 14 maggio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

    (3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19.

    (4) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 11.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO II

    Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 7 maggio 2002, pubblicato nel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 3633 del 10.5.2002, pag. 8195)."

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