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Document 32002R0879
Commission Regulation (EC) No 879/2002 of 27 May 2002 re-establishing the preferential customs duty on imports of uniflorous (standard) carnations originating in Morocco
Regolamento (CE) n. 879/2002 della Commissione, del 27 maggio 2002, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco
Regolamento (CE) n. 879/2002 della Commissione, del 27 maggio 2002, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco
GU L 138 del 28.5.2002, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 879/2002 della Commissione, del 27 maggio 2002, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/2002 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 879/2002 della Commissione del 27 maggio 2002 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi. (2) Il regolamento (CE) n. 786/2002 del Consiglio(3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti. (3) Il regolamento (CE) n. 878/2002 della Commissione(4), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime. (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97(6), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta. (5) Per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 786/2002 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 790/2002 della Commissione(7). (6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale. (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 786/2002 è ripristinato. 2. Il regolamento (CE) n. 790/2002 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2002. Esso è applicabile a decorrere del 29 maggio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (3) GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3. (4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. (6) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1. (7) GU L 127 del 14.5.2002, pag. 11.