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Document 32002R0809

    Regolamento (CE) n. 809/2002 della Commissione, del 16 maggio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

    GU L 132 del 17.5.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/809/oj

    32002R0809

    Regolamento (CE) n. 809/2002 della Commissione, del 16 maggio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 132 del 17/05/2002 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 809/2002 della Commissione

    del 16 maggio 2002

    che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002(3), modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002(4), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

    (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

    (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la trentottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,042 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

    (3) GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

    (4) GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

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