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Document 32002R0797
Commission Regulation (EC) No 797/2002 of 14 May 2002 amending Annexes III and VIII to Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione, del 14 maggio 2002, che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione, del 14 maggio 2002, che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
GU L 128 del 15.5.2002, pp. 29–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937
Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione, del 14 maggio 2002, che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 15/05/2002 pag. 0029 - 0038
Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione del 14 maggio 2002 che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 27/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 2474/2000(3), il Consiglio ha adottato l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1o gennaio 2002. (2) L'11 dicembre 2001 la Repubblica popolare cinese è diventata membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio, mentre Taiwan lo è diventata il 1o gennaio 2002. (3) Il certificato di origine e il certificato di esportazione utilizzati da Taiwan sono leggermente diversi dal modello standard di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93. Le autorità del paese ne hanno fornito un facsimile. (4) Le disposizioni previste per i due paesi in materia di flessibilità dal regolamento (CEE) n. 3030/93 vanno rese conformi agli impegni internazionali della Comunità. (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93. (6) Per garantire il rispetto da parte della Comunità dei propri impegni internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2002. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è modificato come segue: 1) l'allegato III è modificato secondo la parte A dell'allegato del presente regolamento; 2) l'allegato VIII viene sostituito dal testo indicato nella parte B dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3. (2) GU L 9 dell'11.1.2002, pag. 1. (3) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1. ALLEGATO A) All'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono aggiunti i seguenti facsimile del certificato di esportazione e del certificato di origine di Taiwan: >PIC FILE= "L_2002128IT.003101.TIF"> >PIC FILE= "L_2002128IT.003301.TIF"> B) L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente allegato: "" ALLEGATO VIII DI CUI ALL'ARTICOLO 7 Flessibilità La tabella in appresso indica, per ciascun paese fornitore figurante nella colonna 1, le quantità massime che, previa notifica alla Commissione, esso può trasferire entro i limiti quantitativi corrispondenti indicati nell'allegato V, conformemente alle disposizioni seguenti: - l'utilizzazione anticipata del limite quantitativo per una particolare categoria stabilita per l'anno di contingente successivo è autorizzata fino alla percentuale del limite quantitativo per l'anno corrente indicata nella colonna 2, - le quantità non utilizzate in un dato anno possono essere riportate al limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo fino alla percentuale del limite per l'anno di utilizzazione effettiva indicata nella colonna 3, - i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 4, - i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 5, - i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 6, - i trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II o III (e, ove applicabile, del gruppo IV) da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 7. Dall'applicazione cumulativa delle disposizione sulla flessibilità di cui sopra non risulta alcun aumento del limite quantitativo comunitario per un dato anno superiore alla percentuale indicata nella colonna 8. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti soprammenzionati figura nell'allegato I. Nella colonna 9 della tabella sono riportate condizioni supplementari, possibilità di trasferimenti e osservazioni. >SPAZIO PER TABELLA> n.a. = non applicabile. Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C all'allegato V >SPAZIO PER TABELLA> Appendice all'allegato VIII Disposizioni di flessibilità per Hong Kong >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>