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Document 32002R0780

Regolamento (CE) n. 780/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3063/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica

GU L 123 del 9.5.2002, pp. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/780/oj

32002R0780

Regolamento (CE) n. 780/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3063/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0032 - 0033


Regolamento (CE) n. 780/2002 della Commissione

dell'8 maggio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3063/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito per le isole minori del mar Egeo un regime di aiuto per alveare per la produzione di miele di qualità tipica. Dato che l'articolo 12 di tale regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002, fa ormai riferimento ad "associazioni di apicoltori" occorre adeguare di conseguenza la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione(3).

(2) Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 3063/93, occorre sopprimere le deroghe per il 1993 relative alle date di domanda e di pagamento dell'aiuto e alle date di trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli aiuti versati, nonché alla percentuale di domande di aiuto controllate in loco. Occorre inoltre sopprimere il riferimento al tasso di conversione agricolo.

(3) Il regolamento (CE) n. 3063/93 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3063/93 è modificato nel modo seguente:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

L'aiuto per la produzione di miele di qualità tipica, con un elevato tenore di miele di timo, nelle isole minori del Mar Egeo è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti che svolgono programmi annuali di iniziative per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e per la promozione del miele di qualità.";

2) all'articolo 2, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Le associazioni di apicoltori sottopongono i programmi all'approvazione dell'autorità competente greca.";

3) l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) Al paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: "- il nome e l'indirizzo delle associazioni di apicoltori o il nome e indirizzo dell'apicoltore,";

4) all'articolo 4, il secondo comma è soppresso;

5) l'articolo 5 è modificato nel modo seguente:

a) Al primo comma, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- il numero di associazioni di apicoltori e il numero di apicoltori non associati che hanno presentato domanda di aiuto,

- il numero di alveari per i quali sono state presentate domande di aiuto e l'aiuto è stato concesso, ripartito per associazioni di apicoltori e per apicoltori,";

b) il secondo comma è soppresso;

6) all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è soppressa;

7) l'articolo 8 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 274 del 6.11.1993, pag. 5.

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