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Document 32002R0755
Commission Regulation (EC) No 755/2002 of 2 May 2002 amending Regulation (EC) No 2805/95 fixing the export refunds in the wine sector
Regolamento (CE) n. 755/2002 della Commissione, del 2 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 755/2002 della Commissione, del 2 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 116 del 3.5.2002, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 755/2002 della Commissione, del 2 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 755/2002 della Commissione del 2 maggio 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, terzo trattino, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 694/2002 della Commissione(3) ha modificato il regolamento (CE) n. 2805/95(4) che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo. (2) Nel corso di una verifica è stato rilevato un errore nell'allegato per quanto riguarda il "codice dei prodotti 2204 21 83 91/00 ". Occorre pertanto modificare immediatamente il regolamento in causa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 694/2002 l'importo relativo al codice dei prodotti 2204 21 83 91/00 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. (3) GU L 107 del 24.4.2002, pag. 6. (4) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.