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Document 32002R0680

    Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    GU L 104 del 20.4.2002, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. impl. da 32006R0318

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/680/oj

    32002R0680

    Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 20/04/2002 pag. 0026 - 0027


    Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione

    del 19 aprile 2002

    che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la concessione di restituzioni per taluni prodotti contemplati dallo stesso regolamento quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V.

    (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(2), ha introdotto modifiche alla nomenclatura combinata, in particolare per quanto attiene a taluni prodotti trasformati a base di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

    (3) Occorre quindi modificare l'elenco delle merci di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.

    (4) È opportuno che le modifiche di cui sopra siano applicate contemporaneamente al regolamento (CE) n. 2031/2001.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

    ALLEGATO

    All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>, è sostituito dal testo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>.

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