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Dokumentas 32002R0610
Commission Regulation (EC) No 610/2002 of 9 April 2002 amending the export refunds on poultrymeat
Regolamento (CE) n. 610/2002 della Commissione, del 9 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
Regolamento (CE) n. 610/2002 della Commissione, del 9 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
GU L 93 del 10.4.2002, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 610/2002 della Commissione, del 9 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 10/04/2002 pag. 0004 - 0005
Regolamento (CE) n. 610/2002 della Commissione del 9 aprile 2002 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 319/2002 della Commissione(3). (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 319/2002 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7. (3) GU L 21 del 21.2.2002, pag. 55. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 9 aprile 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.