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Document 32002R0597

    Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione, del 5 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    GU L 91 del 6.4.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogato da 32010R0642

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/597/oj

    32002R0597

    Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione, del 5 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/2002 pag. 0009 - 0011


    Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione

    del 5 aprile 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001(4), dispone che le autorità doganali del porto di sbarco rilascino un certificato attestante la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Il suddetto regolamento non precisa tuttavia il formato di tale attestazione, il che ha dato luogo a problemi di armonizzazione. È pertanto opportuno, per ovviare a questi problemi, inserire un facsimile di certificato.

    (2) In circostanze particolari ed eccezionali, può accadere che l'importo del dazio risultante dal calcolo dei prezzi rappresentativi cif, effettuato secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96, sia meno elevato per il frumento tenero di qualità inferiore che per quello di qualità superiore. In tal caso occorre applicare il dazio meno elevato alle qualità considerate.

    (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 prescrive agli importatori di frumento tenero o di frumento duro, nel caso in cui il dazio corrispondente alla qualità da importare non sia il più elevato per il prodotto da importare, l'obbligo di costituire un'apposita cauzione aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001(6). Lo scopo di tale cauzione è di garantire il pagamento del dazio corrispondente alla qualità importata. Se l'aliquota del dazio applicabile a ciascuna qualità è pari a zero, la cauzione non è più necessaria.

    (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96, le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi di taluni prodotti al momento dell'importazione per determinare l'aliquota del dazio applicabile in funzione della qualità del prodotto importato. Se il dazio all'importazione è lo stesso per le diverse qualità dello stesso prodotto, il prelievo di campioni ai fini sopraccitati diventa superfluo.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, paragrafo 4, del secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto, secondo il modello riportato nell'allegato VI. La diminuzione del dazio di cui al comma precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione."

    2) All'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo e il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Tuttavia, se il prezzo rappresentativo cif del frumento tenero di qualità inferiore è più elevato di quello del frumento tenero di qualità superiore, il prezzo rappresentativo cif più elevato viene preso in considerazione per il calcolo del dazio applicabile alle qualità immediatamente superiori, il cui prezzo rappresentativo cif è meno elevato.

    Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono sovvenzionati dai paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o ad un paese del bacino mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni nel determinare il prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità."

    3) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle diverse qualità è pari a zero, l'impegno di cui al secondo trattino del comma precedente non è richiesto."

    4) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "1. Per ogni importazione di frumento duro e di frumento tenero di qualità standard alta o media, nonché di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione. Tuttavia, detto prelievo non ha luogo se il dazio all'importazione applicabile alle diverse qualità è lo stesso."

    5) È aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

    (4) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

    (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (6) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO VI

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