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Document 32002R0566
Commission Regulation (EC) No 566/2002 of 2 April 2002 amending the import duties in the cereals sector
Regolamento (CE) n. 566/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
Regolamento (CE) n. 566/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
GU L 86 del 3.4.2002, p. 17–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 566/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 03/04/2002 pag. 0017 - 0019
Regolamento (CE) n. 566/2002 della Commissione del 2 aprile 2002 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 548/2002 della Commissione(5). (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2609/2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 548/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (4) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8. (5) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 10. ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 27.3.2002 all'1.4.2002) 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 19,75 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 30,97 EUR/t. 3.