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Document 32002R0531
Commission Regulation (EC) No 531/2002 of 22 March 2002 concerning tenders submitted in response to the invitation to tender for the export to certain third countries of wholly milled round grain A rice issued in Regulation (EC) No 2007/2001
Regolamento (CE) n. 531/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001
Regolamento (CE) n. 531/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001
GU L 80 del 23.3.2002, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 531/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 531/2002 della Commissione del 22 marzo 2002 relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte presentate dal 15 al 21 marzo 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13. (4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. (5) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.