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Document 32002R0519

    Regolamento (CE) n. 519/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    GU L 79 del 22.3.2002, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/519/oj

    32002R0519

    Regolamento (CE) n. 519/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    Gazzetta ufficiale n. L 079 del 22/03/2002 pag. 0033 - 0034


    Regolamento (CE) n. 519/2002 della Commissione

    del 21 marzo 2002

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione(1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    Le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

    (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

    (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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