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Document 32002R0359

    Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

    GU L 58 del 28.2.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogato da 32023R0734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/359/oj

    32002R0359

    Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

    Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2002 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 12 febbraio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

    vista la proposta della Commissione(1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(3), stabilisce che il sistema europeo di conti economici integrati (SEC) seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio(4), fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE Euratom del Consiglio(5).

    (2) Non sono più disponibili dati del SEC seconda edizione al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.

    (3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.

    (4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.

    (5) L'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide sul livello delle risorse proprie e sulla loro ripartizione tra gli Stati membri.

    (6) Il Comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(6), è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo: "1bis. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Piqué I Camps

    (1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 266.

    (2) Parere del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 luglio 2001 (GU C 307 del 31.10.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

    (4) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

    (5) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

    (6) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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