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Document 32002R0315
Commission Regulation (EC) No 315/2002 of 20 February 2002 on the survey of prices of fresh or chilled sheep carcasses on representative markets in the Community
Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità
Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità
GU L 50 del 21.2.2002, p. 47–48
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No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2018; abrogato da 32017R1182
Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0047 - 0048
Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare gli articoli 20 e 24, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2529/2001 istituisce un nuovo regime di premi in sostituzione di quello istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(3). Per tenere conto dei nuovi accordi e ai fini di una maggiore chiarezza, è necessario stabilire nuove norme per sostituire quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2877/2000(5). (2) In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2529/2001, gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine. Occorre pertanto stabilire una serie di norme per il rilevamento dei prezzi. (3) I prezzi sono quelli constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse ovine, fresche o refrigerate. Inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica o, se necessario, ponderata dei costi registrati sui vari mercati. (4) I prezzi constatati sul mercato si basano sui prezzi delle carcasse, IVA esclusa, senza che siano autorizzate deduzioni per altri oneri. I prezzi di mercato dovrebbero essere constatati per il "peso morto" come definito nella decisione 94/434/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini(6), modificata da ultimo dalla decisione 1999/47/CE(7). Tuttavia, si dovrebbe consentire di non utilizzare questa definizione per le carcasse di agnelli giovani di peso compreso fra 9 e 16 kg per poter in questo modo tener conto di talune pratiche di mercato in base alle quali le carcasse intere, commercializzate con la testa e le frattaglie, hanno un valore commerciale superiore. (5) In taluni Stati membri detti prezzi si riferiscono ai prezzi per gli animali vivi. Detti prezzi devono quindi essere convertiti applicando coefficienti appropriati. Tuttavia, nelle regioni in cui per determinare il peso della carcassa vengono valutati i singoli capi, detta conversione potrebbe basarsi su tale valutazione. (6) Per spiegare le basi sulle quali gli Stati membri compilano i prezzi, essi devono comunicare alla Commissione i mercati rappresentativi scelti, le categorie di carcasse e la pesatura o l'importanza relativa di tali elementi utilizzati per il calcolo dei prezzi. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione "ovini-caprini", HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno comunicano alla Commissione, al più tardi ogni giovedì, i prezzi delle carcasse di agnelli e pecore, fresche o refrigerate. 2. I prezzi sono quelli constatati nelle zone di quotazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2529/2001 degli Stati membri che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1. Si tratta dei prezzi all'ingrosso constatati dagli Stati membri sul mercato o sui mercati rappresentativi nella settimana precedente il giorno della comunicazione. Detti mercati sono stabiliti dagli Stati membri sopra menzionati. I prezzi sono calcolati in base ai prezzi di mercato, al netto dell'IVA. Articolo 2 1. I prezzi di mercato saranno rilevati in relazione al "peso morto" ai sensi della decisione 94/434/CE. Qualora i prezzi siano rilevati in funzione di varie categorie di carcasse, il prezzo constatato su ciascun mercato rappresentativo è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso. 2. Per le carcasse di agnelli di peso fino a 16 kg e conformemente alle normali pratiche commerciali, i prezzi possono essere rilevati prima dell'eviscerazione e dell'ablazione della testa. Se i prezzi vengono rilevati sulla base del peso vivo, ai prezzi per chilogrammo di peso vivo si applica un coefficiente massimo di conversione di 0,5. Tuttavia, nei casi in cui è prassi normale vendere la carcassa con la testa e le frattaglie, per gli agnelli di peso vivo fino a 28 kg gli Stati membri possono applicare un coefficiente superiore. Nelle regioni in cui il rilevamento dei prezzi si basa sulla valutazione individuale del peso delle carcasse degli agnelli, la conversione verrà effettuata in base a tale valutazione. Articolo 3 1. Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato. 2. Laddove vi siano più mercati rappresentativi in una determinata zona di quotazione, il prezzo è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati. 3. Tuttavia, in mancanza di informazioni, i prezzi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti. Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo 2002: a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro; b) le varie categorie delle carcasse di agnello; c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui agli articoli 2 e 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle disposizioni entro un mese dall'introduzione di tali modifiche. Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è abrogato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. (2) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. (3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8. (4) GU L 130 del 16.5.1986, pag. 12. (5) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 57. (6) GU L 179 del 13.7.1994, pag. 33. (7) GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10.