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Document 32002R0244

    Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione, dell'8 febbraio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previste dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 39 del 9.2.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrog. impl. da 32008R1204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/244/oj

    32002R0244

    Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione, dell'8 febbraio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previste dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2002 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione

    dell'8 febbraio 2002

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previste dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "Sahti" nell'albo delle attestazioni di specificità.

    (2) la dicitura "specificità tradizionale garantita" è riservata esclusivamente alle denominazioni registrate.

    (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92 è pervenuta alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2) della denominazione di cui all'allegato del presente regolamento.

    (4) Di conseguenza, la predetta denominazione può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale specialità tradizionale garantita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

    (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2430/2001(4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento, la quale è iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

    Tale denominazione è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

    (2) GU C 125 del 26.4.2001, pag. 5.

    (3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

    (4) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 29.

    ALLEGATO

    Birre

    - Sahti

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