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Document 32002R0156

    Regolamento (CE) n. 156/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 25 del 29.1.2002, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2002; abrog. impl. da 32002R1166

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/156/oj

    32002R0156

    Regolamento (CE) n. 156/2002 della Commissione, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 29/01/2002 pag. 0024 - 0024


    Regolamento (CE) n. 156/2002 della Commissione

    del 28 gennaio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001(4), differenzia per zone di destinazione la concessione delle restituzioni per l'esportazione di formaggi. In virtù dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le restituzioni per i formaggi esportati verso la Svizzera saranno soppresse con effetto alla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo, attualmente in corso di ratifica. L'entrata in vigore di detto accordo è prevista, a norma del suo articolo 17, il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti gli accordi citati in detto articolo. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni dell'accordo a tal riguardo, il regolamento (CE) n. 2594/2001 della Commissione(5), recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, ha abbreviato il periodo di validità dei titoli in questione in modo che, al momento dell'entrata in vigore del suddetto accordo, scada la validità dei titoli rilasciati con fissazione anticipata della restituzione e aventi come destinazione la Svizzera. Tuttavia, poiché la Svizzera rientra nella zona "altre destinazioni" e forma un'unione doganale con il Liechtenstein, può succedere che, conformemente al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 di detto regolamento, un titolo rilasciato per una destinazione diversa dalla Svizzera venga utilizzato per l'esportazione verso la Svizzera o verso il Liechtenstein per essere commercializzato sul mercato svizzero. Al fine di evitare questo rischio di deviazione, occorre creare due zone specifiche, una per la Svizzera e un'altra per il Liechtenstein.

    (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del paragrafo 1, sono definite le zone seguenti:

    - zona I: i codici di destinazione 055, 060, 070 e da 091 a 096 (incluso),

    - zona II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),

    - zona III: il codice di destinazione 400,

    - zona IV: il codice di destinazione 037,

    - zona V: il codice di destinazione 039,

    - zona VI: tutti gli altri codici di destinazione."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile ai titoli richiesti a partire dalla data di entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

    (4) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

    (5) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 32.

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