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Document 32002R0134

    Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio, del 22 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

    GU L 24 del 26.1.2002, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/134/oj

    32002R0134

    Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio, del 22 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 26/01/2002 pag. 0001 - 0001


    Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio

    del 22 gennaio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 19.2,

    vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE"),

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere della Commissione(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto otto del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al punto due del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, protocolli entrambi allegati a detto trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(3).

    (2) Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio definisce sanzioni e procedure specifiche che costituiscono un regime semplificato di irrogazione di sanzioni nel caso di determinate tipologie di infrazione, ma rinvia al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(4) per i principi e le procedure relativi all'irrogazione di tali sanzioni.

    (3) L'esperienza in materia della procedura di riesame prevista all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 e semplificata per il tramite dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al Consiglio direttivo di decidere in modo adeguato.

    (4) Per garantire l'efficacia della procedura di riesame, il termine entro il quale il Consiglio direttivo è chiamato a decidere dovrebbe essere esteso a due mesi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento si applica alle richieste presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. A questo fine, si considera come data rilevante la data di arrivo della richiesta alla BCE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. de Rato y Figaredo

    (1) Parere espresso il 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere espresso il 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

    (4) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

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