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Document 32002R0097

Regolamento (CE) n. 97/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

GU L 17 del 19.1.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/97/oj

32002R0097

Regolamento (CE) n. 97/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 19/01/2002 pag. 0041 - 0042


Regolamento (CE) n. 97/2002 della Commissione

del 18 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001(2),

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

(2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 13/2002(6), relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

(3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

(5) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

(6) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 36.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estado miembro/Medlemsstat/Mitgliedstaat/Κράτος μέλος/Member State/État membre/Stati membri/Lidstaat/Estado-Membro/Jäsenvaltiot/Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Luxembourg

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