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Document 32002R0049

Regolamento (CE) n. 49/2002 della Commissione, del 10 gennaio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

GU L 7 del 11.1.2002, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/49/oj

32002R0049

Regolamento (CE) n. 49/2002 della Commissione, del 10 gennaio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2002 pag. 0026 - 0027


Regolamento (CE) n. 49/2002 della Commissione

del 10 gennaio 2002

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

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