This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002L0100
Commission Directive 2002/100/EC of 20 December 2002 amending Council Directive 90/642/EEC in respect of maximum residue levels for azoxystrobin (Text with EEA relevance)
Direttiva 2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 2 del 7.1.2003, pp. 33–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396
Direttiva 2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 07/01/2003 pag. 0033 - 0038
Direttiva 2002/100/CE della Commissione del 20 dicembre 2002 che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE(2), in particolare l'articolo 7, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), considerando quanto segue: (1) La nuova sostanza attiva azossistrobina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 98/47/CE della Commissione(5) per essere utilizzata esclusivamente come fungicida, senza indicazione di condizioni particolari aventi incidenze sulle colture trattate con prodotti fitosanitari che contengono questo ingrediente attivo. (2) Le quantità massime di residui su e in tutti i prodotti contemplati nella direttiva 90/642/CEE sono fissate per l'azossistrobina dalle direttive della Commissione 1999/71/CE(6), 2000/48/CE(7), 2001/48/CE(8) e 2002/23/CE(9). (3) Le quantità massime di residui fissate dalla direttiva citata riflettono le utilizzazioni autorizzate di azossistrobina su determinate colture. Per le colture per le quali non è autorizzato alcun impiego della sostanza, le quantità massime di residui sono state fissate al livello minimo di determinazione analitica. In linea generale, l'impiego di azossistrobina comporta la presenza di residui superiori a tale livello. Di conseguenza, qualora venisse proposta una nuova utilizzazione, gli Stati membri devono stabilire provvisoriamente una nuova quantità massima di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima di poter autorizzare la nuova utilizzazione di un prodotto fitosanitario contenente questa sostanza attiva. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative ad utilizzazioni supplementari, conformemente alle disposizioni suddette. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per modificare quantità massime provvisorie di residui a livello comunitario per quanto riguarda le colture per le quali gli Stati membri propongono ora di autorizzare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina. (4) Con riguardo all'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le valutazioni scientifiche e tecniche sono state portate a termine il 22 aprile 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per questa sostanza è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. L'esposizione vita natural durante dei consumatori di prodotti alimentari trattati con l'azossistrobina è stata stimata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(10) e del parere del comitato scientifico per i vegetali(11) sulla metodologia utilizzata; si è calcolato che le nuove quantità massime di residui ora proposte non danno luogo al superamento di tali ADI. (5) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva. (6) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. (7) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 90/642/CEE. (8) La presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le quantità massime di residui per l'azossistrobina indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite dalle quantità massime di residui indicate nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 3. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2003. 4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. (2) GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1. (3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (4) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28. (5) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50. (6) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36. (7) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26. (8) GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26. (9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13. (10) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). (11) Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 7), 86/363/CEE (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43) e 90/642/CEE (parere reso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/ dg24/health/sc/scp/ 0ut21_en.html). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>