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Document 32002L0076

    Direttiva 2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 240 del 7.9.2002, p. 45–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/76/oj

    32002L0076

    Direttiva 2002/76/CE della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0045 - 0050


    Direttiva 2002/76/CE della Commissione

    del 6 settembre 2002

    recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/71/CE, in particolare l'articolo 7,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2000/49/CE della Commissione(6) ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva esistente metsulfuron metile, da utilizzarsi unicamente come diserbante, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture trattate con prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

    (2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

    (3) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

    (4) Per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sottoforma di rapporto di riesame della Commissione. Il rapporto è stato adottato il 16 giugno 2000. In esso viene stabilita la dose giornaliera ammissibile (DGA) per il metsulfuron metile a 0,22 mg/kg di peso corporeo. L'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con la sostanza attiva in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(7) nonché del parere del comitato scientifico per le piante(8) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comportano il superamento delle suddette DGA. Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del metsulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.

    (5) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

    (6) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il metsulfuron metile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.

    (7) Pertanto occorre modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

    (8) La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto della presente direttiva e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'approntare la versione definitiva della direttiva. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati.

    (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari: ""

    Articolo 2

    Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il metsulfuron metile indicate nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (2) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 21.

    (3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (5) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.

    (6) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32.

    (7) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

    (8) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

    (9) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

    (10) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto (4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione).

    ALLEGATO

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