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Document 32002L0066

    Direttiva 2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 192 del 20.7.2002, p. 47–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/66/oj

    32002L0066

    Direttiva 2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0047 - 0053


    Direttiva 2002/66/CE della Commissione

    del 16 luglio 2002

    recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 5,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE, in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE, in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dovrebbero dipendere dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e dei consumatori in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dovrebbero dipendere dal consumo, da parte degli animali, di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando i produttori hanno rispettato le buone pratiche agricole.

    (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui dovrebbero essere fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate.

    (3) La Commissione ha deciso di non includere nell'elenco delle sostanze attive dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione(8), le sostanze lindano [decisione 2000/801/CE(9)], quintozene [decisione 2000/816/CE(10)], permetrin [decisione 2000/817/CE(11)], zineb [decisione 2001/245/CE(12)] e paration [decisione 2001/520/CE(13)]. Queste decisioni stabiliscono che l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità. È pertanto necessario includere tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'uso dei suddetti prodotti fitosanitari negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché il divieto del loro impiego possa essere adeguatamente sorvegliato e il consumatore sia tutelato. Poiché non è possibile distinguere, nei controlli usuali, lo zineb da altri ditiocarbammati, non è possibile stabilire quantità massime di residui per lo zineb. Per tener conto delle legittime aspettative riguardo allo smaltimento delle scorte esistenti di antiparassitari, le decisioni di non iscrizione adottate dalla Commissione prevedevano una fase transitoria ed è opportuno che le quantità massime di residui basate sulla premessa che l'uso delle sostanze corrispondenti non è autorizzato nella Comunità non siano applicabili prima del termine del periodo transitorio stabilito per ciascuna sostanza.

    (4) L'allegato II della direttiva 76/895/CEE [modificata dalla direttiva 82/528/CEE della Commissione(14)] ha fissato precedentemente le quantità massime di residui di lindano e di paration per alcuni prodotti alimentari, ma questa direttiva consente agli Stati membri di fissare quantità massime di residui superiori. Per stabilire quantità massime di residui armonizzate di lindano e di paration sugli e negli ortofrutticoli a livello comunitario è necessario iscrivere queste quantità massime di residui nella direttiva 90/642/CEE. Inoltre, esse devono essere modificate in modo da riflettere la revoca dell'autorizzazione a livello comunitario.

    (5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex stabilisce alcune quantità massime di residui per il lindano, il quintozene, il permetrin e il paration che sono state prese in considerazione per la fissazione delle quantità massime di residui nella presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui del Codex per il lindano di 0,1 mg/kg (uova) e 0,7 mg/kg (carne di pollame) sono quantità massime di residui estranei. Queste quantità massime non sono fissate al livello che risulterebbe dall'utilizzazione attuale di prodotti fitosanitari, ma tengono conto del fatto che utilizzazioni delle sostanze in passato hanno lasciato residui che possono essere considerati contaminanti. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori e ne è risultato che non presentano rischi utilizzando i valori tossicologici basati sugli studi di cui dispone la Commissione. La dose giornaliera ammissibile (DGA) per il lindano è 0,001 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1997) e non si ritiene necessaria una dose acuta di riferimento; la DGA per il paration è 0,004 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1995) e la dose acuta di riferimento è 0,01 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1995); la DGA per il permetrin è 0,05 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1999) e non si ritiene necessaria una dose acuta di riferimento; la DGA per il quintozene è 0,01 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1995) e non si ritiene necessaria una dose acuta di riferimento.

    (6) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'approntare la versione definitiva della direttiva. La Commissione potrebbe esaminare, in base a dati accettabili che le saranno presentati(15), quantità massime di residui per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura utilizzate in paesi terzi.

    (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative a lindano e paration sono soppresse.

    Articolo 2

    Nella tabella di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE del Consiglio, sono aggiunte le seguenti voci relative ai residui di antiparassitari: ""

    Articolo 3

    Nella tabella di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti voci relative ai residui di antiparassitari:

    ""

    Articolo 4

    Nella tabella di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio sono aggiunte o modificate le voci relative ai residui di antiparassitari come indicato nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Essi applicano dette disposizioni dal 1o dicembre 2002 per il lindano, il quintozene e il permetrin e dal 1o maggio 2003 per il paration.

    3. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

    (2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18.

    (3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (4) GU L 134 del 22.5.2002, pag. 29.

    (5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

    (6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (7) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (8) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.

    (9) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 42.

    (10) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 112.

    (11) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 114.

    (12) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 19.

    (13) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.

    (14) GU L 234 del 9.8.1982, pag. 1.

    (15) Note orientative sulle tolleranze all'importazione. Documento 7169/VI/99 rev. 1.

    (16) indica il limite inferiore di determinazione analitica

    (17) Queste quantità massime sono basate su quelle del Codex (quantità di residui estranei) e non derivano dall'uso di prodotti fitosanitari.

    (18) In base a dati di monitoraggio.

    (19) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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