This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002L0037
Commission Directive 2002/37/EC of 3 May 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include ethofumesate as an active substance (Text with EEA relevance)
Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 117 del 4.5.2002, p. 10–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011
Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 04/05/2002 pag. 0010 - 0012
Direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), prevede l'adozione di un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari che devono essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco figura nel regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), e comprende l'etofumesate. (2) Gli effetti dell'etofumesate sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95(7), la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 2 ottobre 1998 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92. (3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali. Il riesame si è concluso il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'etofumesate. (4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali. (5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti l'etofumesate soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'etofumesate nell'allegato I della direttiva citata, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti l'etofumesate possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva. (6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È quindi opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate). Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva. (7) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie. (8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti etofumesate e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni vigenti conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE in modo da garantire che le condizioni relative all'etofumesate contenute nell'allegato I della direttiva sono soddisfatte. Occorrerà prevedere un periodo più lungo per la presentazione di un fascicolo completo su ciascuno di tali prodotti fitosanitari conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e per il riesame secondo i principi uniformi fissati nella direttiva. (9) Occorre quindi modificare in conformità la direttiva 91/414/CEE. (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell'etofumesate (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica. Articolo 3 Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2003. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per accertare il rispetto delle condizioni relative a tale sostanza fissate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se del caso, essi modificano o revocano l'autorizzazione prima del 1o settembre 2003, conformemente alla direttiva 91/414/CEE. 2. Per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etofumesate quale unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive elencate tutte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri valutano il prodotto, entro il 1o marzo 2003, alla luce dei principi uniformi fissati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della medesima. Sulla scorta di tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione di ciascuno di tali prodotti fitosanitari, entro e non oltre il 28 febbraio 2007. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il 1o marzo 2003. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (2) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29. (3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. (4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27. (5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. (6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1. (7) GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50. ALLEGATO Nell'allegato I, alla fine della tabella è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> (1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.