Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0908

    2002/908/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2002, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4493]

    GU L 313 del 16.11.2002, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/908/oj

    32002D0908

    2002/908/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2002, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4493]

    Gazzetta ufficiale n. L 313 del 16/11/2002 pag. 0034 - 0037


    Decisione della Commissione

    del 15 novembre 2002

    che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dal Brasile

    [notificata con il numero C(2002) 4493]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/908/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(2), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/793/CE(5), si applica all'Argentina, al Brasile, al Cile, alla Colombia, al Paraguay e all'Uruguay.

    (2) Le autorità veterinarie del Paraguay hanno informato la Commissione che un focolaio di afta epizootica si è manifestato al di fuori della zona da cui sono autorizzate le esportazioni verso l'UE, ma vicino alla frontiera con il Brasile.

    (3) La zona di sorveglianza del focolaio comprende una parte del territorio del Brasile.

    (4) Le autorità veterinarie brasiliane hanno immediatamente messo in atto misure intese ad evitare la diffusione della malattia nel loro territorio, prevedendo in particolare la vaccinazione e il controllo dei movimenti degli animali in 16 comuni lungo la zona di frontiera.

    (5) Tenuto conto del rischio potenziale della malattia in questa zona di frontiera e delle misure adottate dalle competenti autorità veterinarie brasiliane, occorre sospendere su base regionale l'importazione nell'UE di carni bovine disossate e mature in provenienza unicamente dai comuni suddetti. Deve tuttavia restare autorizzata l'importazione delle partite prodotte prima del 31 ottobre 2002.

    (6) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 93/402/CEE.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

    1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

    2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione sarà riesaminata entro due mesi.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

    (4) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

    (5) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 62.

    ALLEGATO I

    ""

    ALLEGATO II

    ""

    ALLEGATO I

    Delimitazione dei territori dell'America del sud ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione ((Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2; il segno (-) indica che le importazioni non sono autorizzate.CU: Consumo umano

    PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

    1= cuori

    2= fegati

    3= muscoli masseteri

    4= lingue

    PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia.))

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top