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Document 32002D0826

2002/826/CECA: Decisione della Commissione, del 2 luglio 2002, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell'industria carboniera nel 2001 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 2438]

GU L 296 del 30.10.2002, p. 73–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/826/oj

32002D0826

2002/826/CECA: Decisione della Commissione, del 2 luglio 2002, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell'industria carboniera nel 2001 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 2438]

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 30/10/2002 pag. 0073 - 0079


Decisione della Commissione

del 2 luglio 2002

relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell'industria carboniera nel 2001 e nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002

[notificata con il numero C(2002) 2438]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/826/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 7 novembre 2001, la Spagna, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di concedere all'industria carboniera nel 2002.

(2) La decisione n. 3632/93/CECA scade il 23 luglio 2002. Ai sensi della predetta decisione la Commissione si pronuncia esclusivamente sugli aiuti concessi all'industria carboniera fino a tale data. Con lettera del 10 dicembre 2001, la Commissione ha pertanto chiesto alle autorità spagnole di comunicarle, per ciascuna categoria di aiuti, gli importi riguardanti il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2002.

(3) Con lettere del 13 maggio 2002 e del 10 giugno 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione le informazioni richieste. Gli importi degli aiuti per il periodo compreso fra 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 sono stati calcolati in base ad un modello teorico e tenendo conto del numero di giornate di attività nel periodo considerato rispetto al numero di giorni di attività dell'intero 2002.

(4) Con lettera del 15 maggio 2002, la Commissione ha chiesto delle informazioni alla Spagna sul rimborso da parte dell'impresa Minas de la Camocha SA di una parte degli aiuti non autorizzati dalla Commissione con decisione 98/635/CECA(2). La Spagna ha risposto alla Commissione con due lettere datate 28 maggio 2002.

(5) Con lettera del 25 settembre 2001, la Spagna ha notificato inoltre alla Commissione i costi di produzione per impresa corrispondenti all'esercizio 2000.

(6) Con una seconda lettera datata 13 maggio 2001, la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio carboniero 2001.

(7) In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, sui seguenti provvedimenti finanziari:

a) un aiuto pari a 374631976 EUR destinato a coprire le perdite di esercizio delle imprese carboniere;

b) un aiuto pari a 268196000 EUR destinato a coprire i costi sociali eccezionali sotto forma di aiuti a favore dei lavoratori che hanno perso il loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;

c) un aiuto pari a 8950000 EUR destinato a coprire i costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera.

(8) Inoltre si invita la Commissione a pronunciarsi su un aiuto pari a 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP) che la Spagna propone di concedere all'impresa Minas de la Camocha SA per l'anno 2001 e sul quale la Commissione non si era espressa nella decisione 2002/241/CECA(3).

(9) Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera sono disciplinate dall'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve quindi pronunciarsi su tali misure conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della summenzionata decisione. L'approvazione della Commissione è subordinata al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione, come pure alla compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, la Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure notificate con il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività che è stato approvato dalla Commissione con decisione 98/637/CECA(4).

II

(10) Con decisione 98/637/CECA, la Commissione ha formulato parere favorevole sulla conformità della fase 1998-2002 del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera, notificato dalla Spagna, rispetto agli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA.

(11) Nella decisione 2002/241/CECA, la Commissione non si è pronunciata circa l'aiuto di 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP) destinato all'impresa Minas de la Camocha SA per l'esercizio 2001. La Commissione non aveva autorizzato questo importo visto che non era stato rimborsato un importo equivalente (comprendente anche gli interessi del mercato) che la Commissione, nella sua decisione 98/635/CECA non aveva autorizzato. Con lettera del 28 maggio 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione che l'impresa Minas de la Camocha SA non aveva rimborsato l'aiuto pari a 1724904,74 EUR non autorizzato con decisione 98/635/CECA e che la Spagna aveva anticipato a detta impresa l'importo equivalente in merito al quale la Commissione non si era pronunciata per l'esercizio 2001.

(12) La Commissione ha analizzato le misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività delle altre imprese dell'industria carboniera della Spagna nel corso del 2001 e quelle notificate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 23 luglio 2002 e ha rilevato che, ad eccezione dell'analisi che dovrà essere effettuata della misura di cui al considerando 11, queste corrispondono ai piani che con decisione 98/637/CECA, erano stati ritenuti conformi alla decisione n. 3632/93/CECA.

(13) La produzione di carbone della Spagna nel 2001, pari ad un totale di 13821227 tonnellate (8720603 tonnellate equivalenti carbone o "tec") è inferiore del 20,60 % rispetto a quella registrata nel 1997. Per il 2002, si prevede una produzione di 12955508 tonnellate (8174371 tec), con un calo del 6,62 % rispetto al 2001.

(14) Il numero di dipendenti delle imprese è passato da 22840 alla fine del 1997 a 14159 alla fine del 2001. Per il 2002, è prevista un'ulteriore diminuzione di 1000 unità.

(15) Durante il periodo 1998-2002 del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività della Spagna sono stati chiusi o è stata ridotta l'attività di impianti con una capacità totale di produzione pari a 4 milioni di tonnellate l'anno.

(16) Tali riduzioni, di entità maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto, sono dovute all'inserimento nei piani di chiusura, ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di imprese che non sono riuscite a rispettare le condizioni per ottenere gli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 della citata decisione.

(17) Con lettera del 25 settembre 2001, la Spagna ha notificato i costi di produzione delle imprese per il 2000. L'analisi della Commissione sull'evoluzione dei costi di produzione delle imprese o delle unità di produzione destinatarie di aiuti al funzionamento nel 2000, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, ha evidenziato una riduzione del costo medio di produzione, ai prezzi del 1992, da 92,62 ECU/tec nel 1994 a 72,30 EUR/tec nel 2000. La riduzione media, pari a 21,94 % tra il 1994 e il 2000, si suddivide in una riduzione superiore al 30 % per il 27,60 % della produzione, di una riduzione tra il 20 e il 30 % per il 28,30 % della produzione, una riduzione tra il 10 e il 20 % per il 22,80 % della produzione e una riduzione tra lo 0 e il 10 % per il 21,30 % della produzione.

(18) Le unità di produzione Grupo María dell'impresa Minero Siderúrgica di Ponferrada SA, il Grupo Escandal dell'impresa Coto Minero del Sil SA, i pozzi Tres Amigos e Samuño e i pozzi a cielo aperto dell'impresa Hunosa hanno cessato le loro attività nel 2001. Le imprese Antracitas de Gillón SA, Coto Minero Jove SA (Jovesa), Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa), Minas de la Camocha SA, Gonzaléz y Díez SA, Hulleras del Norte SA, Minas de Escucha SA, Promotora de Minas de Carbón SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA, le unità di produzione sotterranee di Endesa e Encasur sono state iscritte in un piano di chiusura o di riduzione di attività che prevede, entro il 2005, la chiusura di unità di produzione di queste imprese per una capacità pari a 1660000 tonnellate l'anno. La Commissione ha verificato che tali imprese o unità di produzione non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, ma che possono tuttavia fruire degli aiuti alla riduzione di attività in base all'articolo 4 della citata decisione. Dopo la scadenza del trattato, la Spagna rispetta gli impegni di chiusura delle unità di produzione presi nel periodo di validità della decisione n. 3632/93/CECA.

(19) L'aiuto per la copertura di perdite d'esercizio, notificato dalla Spagna per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 prevede una riduzione degli aiuti alla produzione in moneta corrente del 4 %, rispetto allo stesso periodo del 2001. Tali riduzioni rispondono all'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA, sono destinati a coprire la differenza totale o parziale tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

(20) Tutti gli aiuti che la Spagna intende concedere all'industria carboniera nel 2001 ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA, sono stati iscritti nei bilanci pubblici a livello nazionale, regionale o locale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della suddetta decisione. Per quanto riguarda l'impresa Hunosa, una parte degli aiuti in questione può essere concessa tramite l'ente di diritto pubblico SEPI (Ente statale delle partecipazioni industriali), del quale questa impresa fa parte.

(21) Tenendo conto di quanto precede, la Commissione deve valutare se il mancato rispetto da parte dell'impresa Minas de la Camocha SA delle condizioni stabilite dalle decisioni 98/635/CECA e 2002/241/CECA comporta l'impossibilità per la Commissione di autorizzare gli aiuti sui quali la Commissione non si era pronunciata nella sua decisione 2002/241/CECA e gli aiuti notificati dalla Spagna per questa impresa nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 23 luglio 2002. Per quanto riguarda le altre misure che sono state notificate dalla Spagna per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, sono considerate conformi agli obiettivi generali dei piani di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività che sono state oggetto di un parere favorevole della Commissione nella sua decisione 98/637/CECA.

III

(22) L'aiuto di 374631976 EUR che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 è destinato a compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese del settore.

(23) Gli aiuti sono destinati a coprire la differenza tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti contraenti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

(24) L'importo notificato si suddivide in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 162840571 EUR, e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo pari a 211791406 EUR.

(25) L'aiuto al funzionamento di 162840571 EUR è destinato a coprire le perdite d'esercizio di 37 imprese con una produzione totale prevista nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 pari a 6004365 tonnellate.

(26) Dalla verifica dei costi di produzione delle imprese che beneficiano di aiuti al funzionamento, la Commissione rileva che la riduzione tendenziale dei costi, ai prezzi del 1992, osservata nel periodo 1994-2000 si manterrà anche nel 2002. La riduzione prevista per il 2002 rispetto al 2001, ai prezzi del 1992, sarà del 3,40 %.

(27) I costi medi di produzione nel 2000, ai prezzi del 1992, delle imprese che beneficiano di aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono pari a 72,30 EUR/tec, che corrisponde a 102,50 EUR/tec in moneta corrente. Tali costi, ai prezzi del 1992, si ripartiscono nel modo seguente:

- 25,70 % della produzione a costi inferiori a 60 EUR/tec,

- 29,60 % della produzione a costi situati tra 60 e 79 EUR/tec,

- 43,10 % della produzione a costi situati tra 80 e 99 EUR/tec,

- 60 % della produzione a costi situati tra 100 e 119 EUR/tec.

(28) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche delle 6004365 tonnellate (3757853 tec) previste, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, praticato dalle imprese che beneficiano di aiuti al funzionamento, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, ammonta a 58 EUR/tec. Dato il costo medio di produzione previsto per il 2002, pari a 99,21 EUR/tec, la Commissione rileva che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

(29) L'aiuto alla riduzione di attività, pari a 211791406 EUR, è destinato alla copertura delle perdite di esercizio delle imprese seguenti che sono state iscritte nei piani di chiusura e/o riduzione di attività, conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA:

- Hunosa per un importo pari a 186609403 EUR,

- Minas de la Camocha SA per un importo pari a 9561097 EUR,

- miniere sotterranee di Endesa per un importo pari a 2397850 EUR,

- miniere sotterranee di Encasur per un importo pari a 1175001 EUR,

- Antracitas de Guillón per un importo pari a 2307971 EUR,

- Coto Minero Jove SA per un importo pari a 2385577 EUR,

- Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa), per un importo pari a 516506 EUR,

- Mina Escobal SL per un importo pari a 177154 EUR,

- Minas de Escucha SA per un importo pari a 1034911 EUR,

- Minas de Valdeloso SL per un importo pari a 339383 EUR,

- Promotora de Minas de Carbón SA per un importo pari a 1001670 EUR, e

- Virgilio Riesco SA per un importo pari a 658577 EUR.

La produzione totale di queste unità di produzione è pari a 1553015 tonnellate di capacità annuale.

(30) Una parte dell'aiuto di 186609403 EUR concesso all'impresa Hunosa, ossia 128024167 EUR, sarà erogata tramite la SEPI. Tuttavia, a seguito del consolidamento dei bilanci delle imprese riunite nella SEPI, l'impresa Hunosa potrebbe essere compensata da questo gruppo con un credito fiscale che potrà ottenere grazie alla minore imposizione delle società. In questo caso, dall'aiuto concesso a Hunosa per il 2002 ai sensi della presente decisione, saranno dedotte le compensazioni che potrebbero essere versate come credito fiscale dell'imposta sulle società, a seguito del consolidamento del bilancio delle imprese riunite nella SEPI.

(31) Con lettera del 14 agosto 2001, la Spagna ha notificato alla Commissione che l'impresa Minas de la Camocha SA non aveva rimborsato 226 milioni di ESP dell'importo totale di 665 milioni di ESP che la Commissione non ha concesso a questa impresa con decisione 98/635/CECA del 3 giugno 1998(5) e che erano stati versati precedentemente all'autorizzazione della Commissione. La Spagna ha informato la Commissione, con lettera del 14 agosto 2001, che sta portando avanti la procedura per ottenere il rimborso dell'aiuto. A seguito di questa notifica, la Commissione non ha deliberato, nella decisione 2002/241/CECA, circa l'importo di 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP), nell'ambito degli aiuti notificati dalla Spagna per il 2001, in quanto l'impresa Minas de la Camocha SA non aveva restituito il suddetto importo. L'importo citato di 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP) corrisponde all'importo iniziale, pari a 226 milioni di ESP, cui sono stati aggiunti gli interessi al tasso di mercato tra gli anni 1996 e 2001. Con lettera del 15 maggio 2002, la Commissione ha chiesto alla Spagna informazioni circa il rimborso dell'importo in questione. Con lettera del 28 maggio 2002, la Spagna ha risposto che Minas de la Camocha SA non aveva restituito l'importo e che la Spagna aveva deciso di ridurre gli aiuti destinati a questa impresa per il 2002, al fine di adeguarli alla produzione reale dell'impresa. La Spagna ha inoltre comunicato alla Commissione che l'impresa Minas de la Camocha SA aveva avviato un'azione in giudizio contro la decisione della Spagna di ridurre i suoi aiuti per il 2002. Con lettera del 28 maggio 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione che aveva versato, come anticipo di tesoreria, l'importo di 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP) per l'esercizio 2001 in merito al quale la Commissione non si era pronunciata nella decisione 2002/241/CECA.

(32) L'impresa Minas de la Camocha SA non ha rispettato la decisione 98/635/CECA. In più occasioni, la Commissione ha dato modo alla Spagna di presentare le sue osservazioni. La riduzione di aiuti che la Spagna propone per il 2002 è motivata dall'esigenza dello Stato membro in questione di adeguare l'aiuto alla produzione effettiva della miniera e la Commissione ritiene che l'adeguamento dell'aiuto non esonera l'impresa Minas de la Camocha SA dall'obbligo di restituire gli aiuti non autorizzati. La Commissione non può decidere per quanto riguarda l'importo di 1724904,74 EUR all'impresa Minas de la Camocha SA, per l'esercizio 2001 in merito al quale non si era pronunciata nella decisione 2002/241/CECA, né per quanto riguarda l'importo di 9561097 EUR che la Spagna propone di concedere a detta impresa per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002. La Spagna dovrà adottare tutte le misure necessarie per recuperare dall'impresa Minas de la Camocha SA 1724904,74 EUR (287 milioni di ESP) che la Commissione non ha autorizzato nella sua decisione 98/635/CECA.

(33) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche di 1553015 tonnellate (997923 tec) previste, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, praticato dalle imprese che beneficiano di aiuti alla riduzione di attività ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ammonta a 54 EUR/tec. Dato il costo medio di produzione previsto per il 2002, pari a 265,46 EUR/tec, la Commissione rileva che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

(34) Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio delle imprese carboniere sono stati inclusi nel bilancio generale dello Stato per il 2002. Tali aiuti sono inferiori del 4 % rispetto a quelli autorizzati dalla Commissione per il 2001. La Spagna ha comunicato alla Commissione la risoluzione 9567, dell'11 aprile 2002, che contiene l'accordo del Consiglio dei ministri circa la ripartizione degli aiuti in questione impresa per impresa. Detta risoluzione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola(6).

(35) L'inserimento dei provvedimenti in questione nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività notificato dalla Spagna, come pure la riduzione graduale degli aiuti e delle quantità previste nel 2001, rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare all'obiettivo di risolvere i problemi sociali e regionali legati all'evoluzione del settore carboniero.

(36) Fatti salvi gli importi di 1724904,74 EUR per il 2001 e di 9561097 EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, destinati all'impresa Minas de la Camocha SA, in base alle informazioni trasmesse dalla Spagna, gli aiuti previsti per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, sono compatibili con gli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

IV

(37) L'aiuto di 268196000 EUR che la Spagna prevede di concedere è destinato a coprire, con eccezione degli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali di cui si fa carico lo Stato come contributo speciale in virtù dell'articolo 56 del trattato, gli indennizzi a favore dei lavoratori delle imprese carboniere spagnole che sono o dovranno essere collocati in pensione anticipata o che hanno perso il posto di lavoro a seguito del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

(38) Parte dell'aiuto, per un importo di 190666000 EUR, sarà concesso all'impresa Hunosa. Esso è destinato a coprire i costi del prepensionamento dei 475 lavoratori che hanno cessato l'attività nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002. Questo importo corrisponde al pagamento di un premio di assicurazione per coprire i costi dei prepensionamenti dei lavoratori fino al momento del loro pensionamento per raggiunti limiti di età. Tale importo sarà erogato all'impresa Hunosa tramite la SEPI.

(39) L'importo rimanente, pari a 77530000 EUR, è destinato a coprire gli indennizzi dovuti ai circa 7000 lavoratori di altre imprese in situazione di prepensionamento al 23 luglio 2002, come risultato delle misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

(40) Questi aiuti, che hanno per obiettivo la copertura degli oneri eccezionali legati alle misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola, sono stati iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 2002.

(41) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).

(42) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché il loro importo non ecceda i costi.

(43) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, la Commissione ritiene che gli aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

(44) L'aiuto di 8950000 EUR che la Spagna intende concedere a Hunosa è destinato a coprire gli oneri eccezionali di questa impresa dovuti alle chiusure progressive collegate alla ristrutturazione dell'industria carboniera. Questo aiuto sarà erogato tramite la SEPI.

(45) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).

(46) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1o gennaio 1986 che superino il tasso di inflazione), come pure i lavori supplementari e gli oneri residui derivanti dalla chiusura degli impianti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché il loro importo non ecceda i costi

(47) La Spagna deve garantire che gli aiuti concessi a Hunosa per coprire gli oneri eccezionali corrispondano alle categorie di costo di cui all'allegato della decisione n. 3632/93/CECA.

(48) Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, questi aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

VI

(49) Gli aiuti concessi dalla Spagna all'industria carboniera sono limitati alla produzione destinata alla generazione di energia elettrica. La Spagna si impegna a garantire che le produzioni vendute ai settori industriali e domestico lo siano a prezzi (esenti da compensazione) che coprono i costi di produzione.

(50) La Spagna deve accertarsi che la concessione degli aiuti alla produzione corrente, contemplati nella presente decisione, non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

(51) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna dovrà verificare che la differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita per tonnellata non dia luogo a prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità analoga provenienti da paesi terzi.

(52) Nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato, la Spagna si impegna a verificare che gli aiuti si limitino a quanto strettamente necessario in relazione a considerazioni di ordine sociale e regionale connesse alla riduzione di attività dell'industria carboniera comunitaria. Tali aiuti non dovranno conferire un vantaggio economico, né diretto né indiretto, a produzioni per le quali gli aiuti non siano autorizzati o ad altre attività diverse dalla produzione del carbone. In particolare la Spagna dovrà verificare che gli aiuti concessi alle imprese in conformità dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, destinati a coprire i costi tecnici di chiusura, non siano utilizzati dalle imprese come aiuti alla produzione corrente (articoli 3 e 4 della decisione) e che le chiusure di capacità cui sono destinati gli aiuti siano definitive e vengano realizzate nelle migliori condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente.

(53) Secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente alle finalità indicate negli articoli 3 e 4 della citata decisione. La Spagna notifica alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2002, l'importo degli aiuti effettivamente concessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 e la informa di eventuali modifiche degli importi inizialmente notificati. In tale relazione annuale la Spagna deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei criteri definiti negli articoli in questione.

(54) Nell'approvare gli aiuti, la Commissione ha tenuto conto della necessità di attenuare, nella misura del possibile, le conseguenze a livello sociale e regionale della ristrutturazione dell'industria carboniera, vista la situazione economica e sociale in cui si trovano le imprese minerarie in questione.

(55) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, le misure e gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a versare, per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2002, gli aiuti seguenti:

a) un aiuto al funzionamento pari a 162840571 EUR, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA;

b) un aiuto alla riduzione di attività pari a 202230309 EUR, ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA; detto importo sarà dedotto dalle compensazioni che potrebbero essere versate a Hunosa a titolo di credito fiscale dell'imposta sulle società, a seguito del consolidamento dei bilanci delle imprese riunite nella SEPI;

c) un aiuto pari a 268196000 EUR per oneri eccezionali, destinato a coprire, ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli oneri sociali eccezionali a favore dei lavoratori che hanno perso il loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola;

d) un aiuto pari a 8950000 EUR per oneri eccezionali destinato a coprire, ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, i costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

Articolo 2

La Commissione non è in grado di pronunciarsi sugli aiuti di Stato notificati dalla Spagna a favore dell'impresa Minas de la Camocha SA, pari a 1724904,74 EUR per il 2001 e di 9561097 EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 3

1. La Spagna adotterà tutte le misure necessarie per ottenere dall'impresa Minas de la Camocha SA il rimborso dell'importo di 1364267,11 EUR, non autorizzato dalla Commissione con decisione 98/635/CECA.

2. Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi al tasso del mercato, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

Articolo 4

La Spagna garantisce che gli aiuti autorizzati vengano utilizzati soltanto per gli scopi stabiliti e che le vengano restituiti gli importi corrispondenti a spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione ad uno degli elementi di cui alla presente decisione.

Articolo 5

La Spagna comunica entro il 30 settembre 2003 gli importi effettivamente versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 23 luglio 2002.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2002.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 47.

(3) GU L 82 del 26.3.2002, pag. 11.

(4) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 57.

(5) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 47.

(6) Gazzetta ufficiale spagnola n. 118 del 17.5.2002, pag. 17878.

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