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Document 32002D0800
2002/800/EC: Council Decision of 8 October 2002 amending Decision 98/508/EC on the conclusion of an Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment, certificates and markings between the European Community and Australia
2002/800/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia
2002/800/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia
GU L 278 del 16.10.2002, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
2002/800/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0019 - 0019
Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2002 che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (2002/800/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia(1) (in appresso denominato "l'accordo") è necessario emendare la decisione 98/508/CE(2) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico L'articolo 3 della decisione 98/508/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo. 2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1." Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3. (2) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1.