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Document 32002D0800

2002/800/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

GU L 278 del 16.10.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/800/oj

32002D0800

2002/800/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0019 - 0019


Decisione del Consiglio

dell'8 ottobre 2002

che modifica la decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

(2002/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia(1) (in appresso denominato "l'accordo") è necessario emendare la decisione 98/508/CE(2) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L'articolo 3 della decisione 98/508/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3.

(2) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1.

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