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Document 32002D0598

    2002/598/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2592]

    GU L 194 del 23.7.2002, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/598/oj

    32002D0598

    2002/598/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2592]

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0045 - 0046


    Decisione della Commissione

    del 15 luglio 2002

    che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2002) 2592]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/598/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione(2), in particolare il terzo trattino del paragrafo 4, punto i), dell'allegato A.II,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce le norme comunitarie relative all'uso dei vaccini contro la brucellosi bovina.

    (2) Focolai di brucellosi bovina continuano a manifestarsi in alcune zone della Comunità. La vaccinazione è considerata uno strumento efficace se utilizzato in determinate condizioni e associato ad una politica di test e macellazioni, segnatamente in zone di allevamento estensivo dei bovini.

    (3) Un vaccino di recente elaborazione offre vantaggi supplementari rispetto ai vaccini già autorizzati e non interferisce con le procedure diagnostiche applicate nel quadro dei programmi di eradicazione in vigore in alcuni Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

    (4) Poiché in alcuni casi la brucellosi bovina è legata alla brucellosi ovina e caprina, le misure di eradicazione, inclusa la vaccinazione con un vaccino adeguato, devono essere adottate nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi dovuta a Brucella melitensis.

    (5) I requisiti per la produzione dei vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 contro la brucellosi bovina e le raccomandazioni per l'uso dei medesimi figurano nel "Manuale sulle norme delle prove diagnostiche e i vaccini" dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, 4a edizione 2000, pubblicato nell'agosto 2001.

    (6) È dunque opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'uso di vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi approvati ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(4), per tener conto del progresso scientifico e delle norme internazionali.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della presente decisione si intende per "autorità competente" l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato tale competenza, segnatamente ai fini dell'applicazione della presente decisione.

    Articolo 2

    I seguenti vaccini contro la brucellosi bovina sono autorizzati per l'immunizzazione delle femmine di bovini alle condizioni di cui all'articolo 3:

    a) vaccino vivo del ceppo RB51 per gli animali a rischio di contaminazione da Brucella abortus;

    b) vaccino vivo del ceppo Rev.1 per gli animali a rischio di contaminazione da Brucella melitensis.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri che fanno uso dei vaccini autorizzati ai sensi dell'articolo 2 assicurano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

    2. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini avvengono sotto il controllo dell'autorità competente.

    3. I vaccini devono essere utilizzati unicamente da un veterinario ufficiale o da un veterinario specificamente autorizzato dall'autorità competente nell'ambito di un programma di eradicazione della brucellosi presentato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE.

    4. L'autorità competente presenta alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni dettagliate relative al programma di vaccinazione, in particolare la zona di vaccinazione, l'età degli animali da vaccinare e il sistema di test utilizzato per identificare gli animali vaccinati.

    5. L'autorità competente provvede affinché gli animali vaccinati non siano ammessi agli scambi intracomunitari, segnatamente applicando metodi supplementari di marchiatura e registrazione degli animali vaccinati.

    6. L'autorità competente informa i servizi di sanità pubblica in merito all'utilizzo di questi vaccini e ai sistemi diagnostici e terapeutici in vigore.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.

    (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (4) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

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