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Document 32002D0540

    2002/540/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1761]

    GU L 174 del 4.7.2002, p. 31–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/540/oj

    32002D0540

    2002/540/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1761]

    Gazzetta ufficiale n. L 174 del 04/07/2002 pag. 0031 - 0045


    Decisione della Commissione

    dell'11 luglio 2001

    relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna)

    [notificata con il numero C(2001) 1761]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/540/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Grazie in particolare alle informazioni raccolte in occasione dei procedimenti avviati in base alle denunce depositate nei confronti degli aiuti di Stato a favore dell'impresa Daewoo Electronics Manufacturing Spagna SA(2) e delle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA(3), la Commissione ha appreso che viene applicato in Spagna, nella provincia di Álava, un regime di aiuti fiscali agli investimenti non notificato, sotto forma di aiuti fiscali che consistono nella riduzione della base imponibile per alcune imprese di recente creazione. Inoltre, ha ricevuto informazioni informali secondo le quali esisterebbero misure simili nella provincia di Guipúzcoa dato che questo territorio dispone della stessa autonomia fiscale della provincia di Álava.

    (2) Con lettera del 29 settembre 1999 [SG(99) D/7813], la Commissione ha informato il Regno di Spagna della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a questo aiuto.

    (3) Con lettera della rappresentanza permanente del 2 dicembre 1999, registrata il 6 dicembre 1999, la Spagna ha presentato le sue osservazioni nell'ambito del procedimento in questione.

    (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha così invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione entro un mese a partire dalla suddetta data di pubblicazione.

    (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni a questo riguardo da parte delle seguenti entità: Comunità Autonoma di Castilla y León, il 17 marzo 2000; governo di La Rioja, il 24 marzo 2000; confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (in appresso Confebask), il 27 marzo 2000, e, oltre il termine, osservazioni complementari con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001; collegio basco di economisti - Ekonomilarien Euskal Elkargoa, il 27 marzo 2000; Circolo di imprenditori baschi, il 27 marzo 2000; e l'associazione professionale dei consulenti tributari della Comunità del Paese Basco, il 28 marzo 2000. Con lettera D/52998 del 17 maggio 2000, la Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Spagna offrendo la possibilità di commentarle, ma non ha ricevuto alcun commento.

    (6) Con lettera della rappresentanza permanente in data 22 giugno 2000, la Spagna ha informato la Commissione dell'abrogazione, a partire dal 18 marzo 2000, tramite legge provinciale (Norma Foral)(5) 3/2000, del 13 marzo 2000, dell'articolo 26 della legge provinciale di Guipúzcoa(6) 7/1996, del 4 luglio 1996, che costituiva la base giuridica che aveva instaurato gli aiuti fiscali in questione.

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    (7) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, che non sono state contestate né dalle autorità spagnole né da altri, gli aiuti fiscali in questione sono stati instaurati dall'articolo 26 della legge provinciale 7/1996 sull'imposta sulle società del 4 luglio(7). La formulazione del citato articolo 26 è la seguente(8): "1) Le società che iniziano un'attività commerciale beneficiano di una riduzione del 99 %, 75 %, 50 % e 25 %, rispettivamente, della base imponibile positiva derivata dall'esercizio delle loro attività economiche, prima della compensazione delle basi imponibili negative degli esercizi precedenti, nei quattro esercizi fiscali consecutivi a partire dal primo esercizio in cui ottengono una base imponibile positiva entro i primi quattro anni dall'inizio della loro attività commerciale.

    [...]

    2) Per beneficiare della presente riduzione, i soggetti devono soddisfare le condizioni seguenti:

    a) devono iniziare la loro attività con un capitale versato minimo di 20 milioni di ESP;

    [...]

    f) devono realizzare investimenti in attività fisse materiali nei primi due anni d'attività per un importo minimo di 80 milioni di ESP, tutti investimenti che devono riguardare beni destinati all'attività e che non siano oggetto di affitto o di cessione per uso di terzi. A tale scopo, si intende anche come investimento in attività fisse materiali quello di beni acquisiti in leasing, sempre che le imprese si impegnino ad esercitare la loro opzione d'acquisto;

    g) devono generare almeno 10 posti di lavoro nei sei mesi che seguono l'inizio della loro attività e mantenere a questo livello il numero annuale medio di dipendenti da detto momento fino all'esercizio in cui si estingue il diritto di ridurre la base imponibile.

    [...]

    i) devono avere una strategia d'impresa che si estende su almeno cinque anni.

    3) [...]

    4) L'importo minimo degli investimenti considerati alla lettera f) e la creazione minima di posti di lavoro considerata alla lettera f), entrambi del paragrafo 2 di cui sopra, è incompatibile con qualsiasi altro vantaggio fiscale connesso agli stessi investimenti o alla creazione di posti di lavoro.

    5) La riduzione definita nel presente articolo è richiesta all'amministrazione fiscale che, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni imposte inizialmente, comunica, se necessario, alla società richiedente l'autorizzazione provvisoria che dovrà essere confermata dall'Amministrazione provinciale (Diputación Foral) di Gipuzkoa.

    [...]."

    (8) La Commissione constata che secondo il preambolo della legge provinciale citata, l'obiettivo dell'aiuto in questione sarebbe quello di stimolare la creazione di nuove imprese.

    (9) La Commissione osserva che l'oggetto degli aiuti fiscali in questione è costituito dalla base imponibile positiva dell'imposta sulle società derivata dall'esercizio delle attività economiche, da cui viene sottratta la compensazione delle basi imponibili negative degli esercizi precedenti. In questo caso, i beneficiari sono le società che hanno iniziato la loro attività commerciale dopo la data d'entrata in vigore delle leggi provinciali citate, che hanno investito un importo minimo di 80 milioni di ESP (480810 EUR) in attività fisse materiali e generato almeno 10 posti di lavoro. Inoltre, la Commissione sottolinea che le imprese beneficiarie devono, in particolare, avere una strategia d'impresa che si estende su un periodo minimo di cinque anni e iniziare la loro attività con un capitale versato minimo da 20 milioni di ESP (120202 EUR).

    (10) La Commissione sottolinea che l'aiuto consiste in una riduzione del 99 %, 75 %, 50 % e 25 %, rispettivamente, della base imponibile positiva, nell'arco dei quattro esercizi fiscali consecutivi, a partire dal primo in cui ottengono una base imponibile positiva, nei quattro anni che seguono l'inizio della loro attività commerciale.

    (11) La Commissione constata che l'aiuto fiscale in questione non è destinato a imprese che svolgono attività particolari o appartengono a settori particolari poiché qualsiasi attività e qualsiasi settore è ammissibile. Non è neppure destinato a categorie particolari di imprese, come ad esempio le PMI, poiché è ammissibile qualsiasi impresa, purché soddisfi le condizioni suesposte.

    (12) La Commissione nota che tali riduzioni delle basi imponibili sono applicabili fin dall'esercizio fiscale che ha inizio il 1o gennaio 1996. Per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti, si chiarisce che gli aiuti fiscali in questione non possono aggiungersi ad altri vantaggi fiscali connessi all'investimento minimo né alla creazione minima di posti di lavoro. Tuttavia, non è escluso il cumulo del suddetto aiuto fiscale con altri aiuti non fiscali in favore degli stessi investimenti, fra cui quelli sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, acquisizioni in partecipazione, ecc. Non è escluso neppure il cumulo eventuale con altri aiuti fiscali il cui fatto generatore, cioè la circostanza che dà luogo alla concessione del vantaggio, sia diverso. Tale sarebbe il caso, ad esempio, degli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale.

    (13) Nella decisione di aprire il procedimento in oggetto, la Commissione ha ricordato che, nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che per essere definite aiuti, le misure in questione devono soddisfare cumulativamente i quattro criteri definiti nell'articolo 87 e che sono sviluppati in seguito.

    (14) In primo luogo, la Commissione ha fatto notare che le citate riduzioni del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % della base imponibile procurano ai beneficiari un vantaggio che riduce gli oneri che normalmente gravano sul loro bilancio, applicando una riduzione del carico fiscale normale.

    (15) In secondo luogo, la Commissione ha temporaneamente ritenuto che le riduzioni in questione comportino una perdita di introiti fiscali e dunque equivalgano all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali.

    (16) La Commissione ha considerato, in terzo luogo, che la riduzione della citata base imponibile incide sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Infatti, poiché i beneficiari esercitano attività economiche che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario. Pertanto tali scambi ne vengono condizionati. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal vantaggio degli aiuti.

    (17) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la riduzione della base imponibile in questione è specifica o selettiva nel senso che favorisce alcune imprese. Infatti, le condizioni legate alla concessione degli aiuti escludono concretamente dal godimento degli stessi le imprese create prima della data d'entrata in vigore delle leggi provinciali citate alla metà del 1996, quelle che realizzano investimenti inferiori alla soglia di 80 milioni di ESP (480810 EUR), quelle che creano meno di 10 posti di lavoro e quelle che non hanno un capitale versato superiore ai 20 milioni di ESP (120202 EUR). Inoltre, la Commissione ha temporaneamente ritenuto che quest'aiuto fiscale non fosse giustificato dalla natura o dall'economia del sistema.

    (18) D'altra parte, la Commissione ha considerato che il carattere di vantaggio selettivo deriva anche dal potere discrezionale dell'amministrazione fiscale. Infatti, la concessione dell'aiuto in questione non è automatica poiché la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata dall'amministrazione provinciale di Guipúzcoa che, al termine dell'esame, può concedere o meno l'aiuto in questione.

    (19) In conclusione, la Commissione ha considerato che la riduzione della base imponibile in questione configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE poiché soddisfa i seguenti criteri cumulativi: rappresenta un vantaggio, è accordata dallo Stato tramite risorse statali, influisce sugli scambi tra gli Stati membri e falsa la concorrenza favorendo talune imprese.

    (20) Poiché gli aiuti fiscali in questione non sono sottoposti, in particolare, alla condizione di non superare l'importo di 100000 EUR su un periodo di tre anni, la Commissione ha considerato che questi aiuti non possono essere considerati come aiuti rientranti nella regola de minimis(9).

    (21) Trattandosi di aiuti di Stato che non rientrano nella regola de minimis, la Commissione ha temporaneamente indicato che ricadono sotto l'obbligo di notifica preliminare stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato e al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 62 dell'accordo SEE. Tuttavia le autorità spagnole non hanno rispettato quest'obbligo, ragion per cui la Commissione ha ritenuto che gli aiuti erano da considerare illegali.

    (22) La Commissione ha constatato anche, in via provvisoria, che, nonostante la concessione degli aiuti in questione sia subordinata alla realizzazione di un investimento minimo e alla creazione di un numero minimo di posti di lavoro, i regimi fiscali in questione non garantiscono il rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Per questo motivo, ha considerato che questi aiuti non rivestissero il carattere di aiuto agli investimenti o all'occupazione.

    (23) Al contrario, la Commissione, sempre nella fase di avvio del procedimento, ha considerato che gli aiuti fiscali in questione configurassero aiuti al funzionamento. Infatti essi mirano a sgravare un'impresa dei costi che avrebbe normalmente dovuto sostenere nella sua gestione corrente o nel corso delle sue normali attività.

    (24) La Commissione ha ricordato che gli aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, vietati. Possono tuttavia essere erogati in via eccezionale nelle regioni che beneficiano delle deroghe regionali, sempre che soddisfino determinate condizioni. Tuttavia gli aiuti in questione non sono subordinati a dette condizioni. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la compatibilità degli aiuti fiscali in questione suscitasse dubbi alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

    (25) La riduzione della base imponibile in questione, che non è limitata settorialmente, può essere accordata a imprese sottoposte a norme comunitarie settoriali. In queste condizioni, la Commissione ha messo in dubbio la compatibilità dei suddetti aiuti quando il beneficiario appartiene ad un settore assoggettato a specifiche norme settoriali comunitarie.

    (26) Infine, la Commissione ha espresso dubbi in quanto alla compatibilità degli aiuti fiscali in questione con il mercato comune ai sensi delle deroghe dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Infatti, questi aiuti non si possono considerare come aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), non sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), riguardanti determinate regioni della Repubblica federale di Germania. Relativamente alle eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, diverse da quelle di cui alle lettere a) e c), la Commissione ha considerato che gli aiuti non siano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, secondo il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Questi aiuti non rientrano nemmeno nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), relative agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ..." poiché non hanno nessuna specificità relativamente alle attività delle imprese beneficiarie. Infine, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

    (27) Oltre all'invito a presentare osservazioni, nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha invitato anche le autorità spagnole a fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di alcune imprese di recente creazione della provincia di Guipúzcoa. Nel caso concreto, le informazioni pertinenti richieste riguardavano in particolare le copie di tutte le decisioni di concessione della riduzione della base imponibile, i dati sugli investimenti realizzati da ogni beneficiario, i posti di lavoro creati, il capitale sociale, l'importo della riduzione di cui ha beneficiato ogni impresa e il saldo di quanto rimaneva a suo carico.

    III. COMMENTI DELLA SPAGNA

    (28) Con lettera del 2 dicembre 1999 della rappresentanza permanente, le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni. In sostanza, le autorità spagnole ritengono che la riduzione della base imponibile in questione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato ma piuttosto una misura generale che non è soggetta dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. Inoltre, segnalano che la misura in questione, il cui obiettivo è quello di stimolare gli investimenti, si iscrive nel quadro di una politica economica che del resto viene ampiamente praticata dai governi.

    (29) Inoltre, fanno valere l'assenza di specificità o di un carattere selettivo della misura. Infatti, a loro parere, l'apertura della misura a tutti i settori e a tutti i contribuenti che soddisfano i criteri afferenti elimina ogni carattere specifico. Questa portata generale non è neppure limitata "de facto". Quanto alla specificità materiale, essa non esiste poiché le condizioni di investimenti pari a 80 milioni di ESP e di creazione di 10 posti di lavoro non sono condizioni discriminatorie ma condizioni oggettive che derivano dalla necessità di garantire l'efficacia della misura in relazione al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

    (30) D'altra parte, le autorità spagnole contestano il carattere discrezionale delle misure in questione poiché gli aiuti sono concessi automaticamente una volta che le condizioni oggettive citate sono soddisfatte. Il governo provinciale di Guipúzcoa si limita dunque a verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte senza il potere di modulare l'aiuto né di aggiungere condizioni alla sua concessione. Neppure il procedimento stabilito dal citato articolo 26, paragrafo 5, per la concessione degli aiuti fiscali è discrezionale. Infatti, ai sensi di questo articolo "l'amministrazione (...) comunica, se necessario, alla società richiedente l'autorizzazione provvisoria che dovrà essere confermata dall'Amministrazione provinciale di Gipuzkoa". Questo procedimento deve essere comunque interpretato nel senso che la concessione avrà luogo dopo che sia stato verificato che tutte le condizioni oggettive sono soddisfatte. È per questo che l'espressione "se necessario" non avrebbe un carattere discrezionale.

    (31) Inoltre, le autorità spagnole sostengono che la riduzione della base imponibile della provincia di Guipúzcoa si ispira a misure esistenti in altri Stati membri, come l'Irlanda, o a misure dell'amministrazione centrale spagnola risalenti al 1993(10). Tuttavia, queste misure non sono state considerate dalla Commissione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Tenuto conto della somiglianza tra le caratteristiche delle misure in questione nella provincia di Guipúzcoa e nell'amministrazione centrale, ne consegue che se le prime non hanno carattere specifico non dovrebbero averlo neanche le seconde. D'altra parte, le autorità spagnole segnalano che tanto le misure della provincia di Guipúzcoa, quanto quelle dell'amministrazione centrale spagnola si applicano soltanto in una parte dello Stato membro. Di conseguenza, se la Commissione non ha rilevato l'esistenza di una specificità nella misura fiscale instaurata dall'amministrazione centrale spagnola essa non dovrebbe neppure rilevarla nelle misure in questione della provincia di Guipúzcoa.

    (32) Inoltre, le autorità spagnole sostengono che, anche se la Commissione considerasse che la misura è specifica, essa sarebbe giustificata dalla natura e dall'economia del sistema ai sensi della comunicazione 98/C 384/03 della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure collegate alla tassazione diretta delle imprese(11). Infatti, la misura in questione è giustificata dalla natura e dall'economia del sistema fiscale, poiché le condizioni necessarie per la sua concessione hanno un carattere oggettivo e orizzontale.

    (33) Le autorità spagnole negano anche che, come afferma la Commissione, le norme fiscali non soddisfino le condizioni delle norme settoriali. A loro parere, la Commissione dovrebbe specificare quali sarebbero le condizioni concrete violate dalle norme fiscali in questione. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme degli aiuti a finalità regionale, le autorità spagnole ritengono che non sia pertinente poiché, nella fattispecie, non si tratta di aiuti di Stato.

    (34) Le autorità spagnole contestano anche la posizione della Commissione che inferisce una distorsione degli scambi commerciali dal fatto che le imprese beneficiarie realizzano attività economiche suscettibili di scambi tra gli Stati membri. Secondo le autorità spagnole, l'impatto sugli scambi non può essere stabilito, come fa la Commissione, a livello generale, ma deve essere valutato in ciascun caso concreto poiché esiste la possibilità che, in alcuni casi, non ci siano conseguenze. In altri casi, potrebbe trattarsi di imprese che operano in settori non ancora liberalizzati o che operano esclusivamente nei mercati locali. Pertanto, in tutti questi casi mancherebbe una delle condizioni necessarie perché una misura statale si possa annoverare fra gli aiuti di Stato.

    (35) Per quanto riguarda il carattere di aiuti al funzionamento che rivestirebbero, secondo la Commissione, le misure fiscali in questione, le autorità spagnole sottolineano che, sebbene il vantaggio fiscale derivi dalla base imponibile e non dall'investimento, esso conserva sempre un carattere di stimolo degli investimenti. Tali misure non si possono dunque qualificare come aiuti al funzionamento.

    (36) Tenendo conto degli argomenti summenzionati, le autorità spagnole ritengono che la Commissione debba chiudere il procedimento aperto tramite una decisione che consideri che le misure fiscali in questione non soddisfano i criteri per essere considerate come aiuti di Stato.

    (37) D'altra parte, le autorità spagnole sottolineano che, secondo le norme fiscali spagnole, l'amministrazione fiscale può diffondere le informazioni dei contribuenti soltanto in certi casi eccezionali. Fra questi casi eccezionali, però, non figura la trasmissione di informazioni alla Commissione. Di conseguenza, le autorità spagnole non forniscono alcuna delle informazioni richieste nella decisione d'apertura del procedimento.

    IV. ALTRI COMMENTI RICEVUTI DALLA COMMISSIONE

    (38) La Commissione sottolinea che i commenti riportati in appresso non pregiudicano la questione intesa ad accertare se le parti che li hanno sottoposti possano essere o meno considerate come parti interessate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

    Commenti della Comunità autonoma di Castilla y León

    (39) La Comunità autonoma di Castilla y León ricorda a titolo preliminare che le misure fiscali in questione fanno parte di quell'insieme di misure fiscali adottate dal governo provinciale in questione che sono state contestate tanto a livello interno dello Stato membro che a livello comunitario. In questo caso, segnala che, con sentenza(12) della Corte superiore (Tribunal Superior) del Paese Basco del 1999, è stato annullato l'articolo 26 che instaura la misura fiscale che è oggetto dell'avvio del procedimento.

    (40) La Comunità autonoma di Castilla y León segnala inoltre che le misure fiscali in questione costituiscono aiuti di Stato poiché soddisfano cumulativamente i quattro criteri stabiliti dall'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa dichiarazione, fa valere, in sostanza, le stesse argomentazioni contenute nella decisione d'avvio del procedimento. Precisa inoltre che il carattere selettivo della misura deriverebbe anche dal potere discrezionale dell'amministrazione(13). Inoltre, segnala che le misure fiscali in questione non sono giustificate dalla natura o dall'economia del sistema tributario dal momento che il loro scopo è stimolare la creazione di nuove imprese.

    (41) D'altra parte, la Comunità autonoma di Castilla y León considera che gli aiuti fiscali in questione non si possano considerare compatibili a titolo delle deroghe del suddetto articolo 87. A tale riguardo, segnala che le misure fiscali in questione hanno il carattere di aiuti al funzionamento, dal momento che hanno un carattere continuativo non legato all'attuazione di un progetto specifico. Gli aiuti al funzionamento possono essere compatibili, a certe condizioni, soltanto nelle regioni assistite a titolo della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Poiché il Paese Basco è una regione assistita a titolo della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti al funzionamento in questione non possono essere considerati compatibili. Inoltre, questi aiuti non hanno rispettato l'obbligo di notifica stabilita all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (42) Pertanto, la Comunità autonoma di Castilla y León ritiene che le misure fiscali in questione devono essere considerate come aiuti di Stato, come illegali poiché non si è rispettata la procedura di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3, e come incompatibili con il mercato comune.

    Commenti del governo di La Rioja

    (43) Il governo di La Rioja fa presente che le misure fiscali in questione costituiscono aiuti di Stato poiché soddisfano cumulativamente i quattro criteri stabiliti all'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa dichiarazione, fa valere in particolare che la riduzione della base imponibile ha come obiettivo ed effetto quello di sgravare il beneficiario di una parte del carico fiscale che altrimenti graverebbe sui suoi profitti. Comporta così un vantaggio finanziario per le imprese beneficiarie che, in mancanza di contropartite a favore dell'amministrazione, implica una perdita di introiti fiscali. Ne risulta così favorita l'attività economica dei beneficiari, i quali dispongono di un vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre imprese. Oltre alla specificità materiale rappresentata dal capitale sociale minimo di 20 milioni di ESP, dall'investimento minimo di 80 milioni di ESP e della creazione di almeno 10 posti di lavoro, il governo di La Rioja segnala che il carattere discrezionale della riduzione della base imponibile in questione deriva, da un lato, dalla possibilità dell'amministrazione di determinare gli investimenti ammissibili, i termini e i massimali e, dall'altro, dall'assenza del carattere automatico della concessione della riduzione della base imponibile.

    (44) D'altra parte, il governo di La Rioja ritiene che la misura fiscale in questione non possa essere giustificata dall'esistenza di cinque sistemi fiscali in Spagna. A tale riguardo, ricorda che l'avvocato generale Saggio, nelle conclusioni delle cause pregiudiziali riunite C 400/97, C 401/97 e C 402/97, ha considerato che il carattere delle autorità titolari di competenze in materia fiscale in un territorio non giustifica le discriminazioni a favore delle imprese stabilite in questo territorio. Inoltre, queste misure non sono giustificate dalla natura o dall'economia del sistema impositivo di Guipúzcoa poiché hanno l'obiettivo di migliorare la competitività delle imprese beneficiarie. Inoltre, il governo di La Rioja ricorda che la Corte superiore di giustizia(14) del Paese Basco ha considerato sproporzionate le misure fiscali in questione e non adeguate allo scopo di promuovere l'attività economica, dal momento che sono suscettibili di influire indirettamente sulla libera circolazione di merci e persone stabilendo condizioni inaccettabili di vantaggio competitivo.

    (45) D'altra parte, il governo di La Rioja considera che gli aiuti fiscali in questione non possono essere considerati compatibili a titolo delle deroghe del suddetto articolo 87. Inoltre, le autorità spagnole non hanno rispettato l'obbligo di notifica degli aiuti in questione stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (46) Quindi, il governo di La Rioja ritiene che le misure fiscali in questione devono essere considerate come aiuti di Stato, illegittimi non essendo stata rispettata la procedura di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3, e incompatibili con il mercato comune.

    Commenti della confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (in appresso Confebask)

    (47) A titolo preliminare, Confebask mette in rilievo le radici storiche dell'attuale giurisdizione fiscale autonoma della provincia di Guipúzcoa. Quanto al merito, Confebask indica in sostanza ciò che segue:

    a) La presunta riduzione del debito fiscale. La Commissione ritiene a torto che esista un debito fiscale la cui riduzione comporta una perdita di introiti fiscali. Se tale ragionamento fosse corretto, ogni deduzione di imposta comporterebbe sempre una perdita di introiti fiscali rispetto all'importo che normalmente si sarebbe dovuto pagare. Confebask sollecita la Commissione a rivedere la sua posizione poiché, in caso contrario, il fatto di stabilire un importo normale in relazione al quale occorrerebbe determinare le eventuali perdite di entrate fiscali si configurerebbe come un'armonizzazione irregolare delle imposte.

    b) L'effetto sugli scambi. Secondo la Commissione, nella misura in cui i beneficiari intervengono negli scambi, le misure fiscali in questione ne comportano la distorsione. Tuttavia, le divergenze tra i sistemi fiscali hanno sempre effetto sugli scambi. Per constatare l'effetto sugli scambi, la Commissione dovrebbe dunque analizzare il sistema fiscale nel suo insieme e non disposizioni concrete. A tale riguardo, Confebask sottolinea che, secondo uno studio, la pressione fiscale nel Paese Basco sarebbe superiore a quella del resto della Spagna. La Commissione dovrebbe spiegare perché queste misure concrete e non altre divergenze fiscali hanno effetto sugli scambi. In ogni caso, anche se esistessero tali effetti, il modo per eliminarli sarebbe l'armonizzazione e non gli aiuti di Stato.

    c) Il carattere selettivo degli aiuti. Secondo Confebask, il carattere selettivo delle misure fiscali deve essere valutato in due modi, sia come norma di abilitazione che conferisce all'autorità fiscale il potere di assegnare a posteriori un vantaggio concreto, sia come norma che assegna direttamente l'agevolazione fiscale senza bisogno di concretizzazione ulteriore. Tuttavia, la Commissione utilizza un'argomentazione nel primo contesto e un'altra nel secondo. Tenuto conto del carattere alternativo di questi contesti, la Commissione dovrebbe spiegare in quale contesto si situano le misure fiscali in questione poiché, in caso contrario, sarebbe contraddittorio utilizzarli entrambi.

    - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask contesta quest'approccio poiché l'amministrazione non dispone di potere discrezionale, in quanto la concessione è automatica. Infatti, l'amministrazione si limita a verificare se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare degli aiuti. Inoltre, se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione che permettono di concedere aiuti a posteriori, ne consegue che il presente procedimento, nella misura in cui si mettono in dubbio le norme e non i casi d'applicazione concreti, è privo di contenuto. Inoltre, secondo il primo paragrafo della lettera della Commissione agli Stati membri(15) una disposizione generale che assegna dei vantaggi si considera aiuto soltanto quando si tratta di un quadro "legislativo che permette la sua concessione senza altri atti". Al contrario, poiché la norma d'abilitazione è astratta, essa non si può considerare come aiuto di Stato e, di conseguenza, non può essere oggetto di una valutazione degli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

    - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ricorda che, secondo i punti 17, 19 e 20 della citata comunicazione 98/C 384/03, una misura fiscale può essere specifica e, dunque, può esserlo un aiuto di Stato, quando è indirizzata esclusivamente a imprese pubbliche, a certe forme di impresa oppure a imprese di una certa regione. Orbene, le misure fiscali in questione non hanno nessuna di queste caratteristiche, neppure quella spaziale, poiché si applicano all'insieme del territorio che è di competenza delle autorità regionali che le hanno instaurate. Quanto alla specificità dovuta alle soglie quantitative pari a 20 milioni di ESP di capitale, 80 milioni di ESP d'investimento e almeno 10 posti di lavoro creati, Confebask ritiene che l'utilizzo delle soglie oggettive sia una pratica abituale della normativa fiscale nazionale e comunitaria. Inoltre, Confebask sottolinea, sulla base di numerose sentenze della Corte di giustizia e di decisioni della Commissione, che fino ad oggi l'esistenza di soglie non è mai stata considerata come una specificità. Inoltre, la stessa Commissione riconosce al paragrafo 14 della comunicazione citata, che l'effetto di privilegiare alcuni settori non implica automaticamente una specificità.

    - D'altra parte, Confebask sostiene che la riduzione della base imponibile della provincia di Guipúzcoa non è altro che l'adattamento di una misura del 1993 (citata sopra fra i commenti delle autorità spagnole) dell'amministrazione centrale spagnola. Sostiene altresì che le norme sono identiche, fatta eccezione per le soglie quantitative. Di conseguenza, l'impatto esercitato sulla concorrenza dalla riduzione della base imponibile della provincia di Guipúzcoa risulta annullato, poiché i territori limitrofi delle province basche beneficiano di vantaggi fiscali a favore di nuove imprese. Inoltre, se dovesse avere un impatto sulla concorrenza, quest'ultimo dovrebbe derivare dalle citate misure dell'amministrazione centrale spagnola dal momento che queste misure sono suscettibili di avere un numero di beneficiari più alto. Del resto, Confebask sottolinea l'esistenza di misure simili in altri Stati membri senza che la Commissione abbia avviato alcun procedimento contro di essi e senza che il gruppo Primarolo li abbia classificati fra le misure dannose. A tale riguardo, segnala che in Francia esistono dal 1994 esenzioni e riduzioni dell'imposta sulle società per un periodo di 5 anni a favore delle imprese nuove (10 anni in alcune regioni e regimi ancora più favorevoli in Corsica). Nel caso del Lussemburgo, esiste una riduzione del 25 % dell'imposta sulle società per un periodo di 8 anni. Nel sud d'Italia, esistono esenzioni fiscali per IRPEG e ILOR per un periodo di 10 anni. Infine in Portogallo, esiste una riduzione del 25 % dell'imposta sulle società per un periodo dai 7 ai 10 anni. Di conseguenza, tutto indica che la riduzione della base imponibile della provincia di Guipúzcoa non è un sistema eccezionale dal quale deriverebbe una qualche specificità. Al contrario, si tratta di un sistema ampiamente utilizzato negli Stati membri.

    d) L'importanza della certezza giuridica. Confebask sostiene che qualificare la riduzione fiscale in questione come aiuto illegale da parte della Commissione mette in dubbio i principi di tutela del legittimo affidamento, di divieto delle decisioni arbitrarie da parte delle istituzioni, di certezza giuridica e di proporzionalità, poiché la Commissione ha già considerato nella sua decisione del 1993 il regime fiscale basco conforme al diritto. Al limite, la Commissione potrebbe modificare la sua posizione per i casi futuri ma non per i casi trascorsi.

    e) L'incompatibilità con il mercato comune. Se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask ritiene che non si possa valutare la compatibilità se non quando l'aiuto sia concesso per mezzo di una decisione amministrativa. Il procedimento è dunque privo di contenuto, incapace per sua natura di produrre risultati in merito alla compatibilità degli aiuti. Se invece si considerano le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ritiene che la pratica della Commissione e della Corte di giustizia esige che le misure abbiano una specificità settoriale per valutare la compatibilità dell'aiuto. Inoltre, occorrerebbe stabilire, da un lato, la pressione fiscale globale sulle imprese e, dall'altro, la pressione fiscale di riferimento. Questo approccio porterebbe alla conclusione assurda che qualsiasi pressione fiscale inferiore alla pressione fiscale più elevata fra tutti gli Stati membri costituirebbe un aiuto di Stato. Confebask contesta anche l'argomentazione della Commissione secondo la quale le misure fiscali in questione sono incompatibili poiché non contengono disposizioni specifiche per gli aiuti settoriali, regionali, per grandi investimenti, ecc. poiché le norme fiscali non possono e non devono contenere questo tipo di precisazioni. Secondo la Corte di giustizia(16), la Commissione deve concretizzare nelle sue decisioni gli effetti negativi sulla concorrenza determinando il vero impatto delle misure in esame. L'incompatibilità non può dunque essere determinata in situazioni astratte proprie di un sistema fiscale poiché in questo caso tutte le differenze tra i sistemi fiscali diventerebbero necessariamente aiuti. Ciò porta Confebask a ribadire l'assenza di una riduzione del debito fiscale normale provocato dalle misure fiscali in questione.

    f) Di conseguenza, Confebask chiede alla Commissione di adottare una decisione finale di chiusura del procedimento che dichiari che le misure fiscali contestate sono conformi al diritto comunitario.

    (48) Le osservazioni complementari di Confebask trasmesse con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001, non sono state prese in considerazione, essendo pervenute alla Commissione oltre il termine(17). Inoltre, la Commissione segnala che Confebask non ha mai presentato una domanda di proroga del termine imposto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato(18).

    Commenti del collegio basco di economisti - Ekonomilarien Euskal Elkargoa (in appresso CVE)

    (49) Il CVE ritiene che il sistema fiscale di ciascuna provincia basca non soddisfi il criterio di specificità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dal momento che si applica soltanto su una parte dello Stato membro. A sostegno di questa considerazione, fa valere che la pratica abituale della Commissione di considerare specifica una misura fiscale quando si applica a una parte dello Stato membro è adeguata quando esiste un sistema fiscale unico. Non è invece pertinente quando nello stesso Stato membro coesistono diversi sistemi fiscali. Inoltre, essa è contraria alla coerenza del sistema fiscale spagnolo che è molteplice per natura. Infatti, ciascun sistema si applica esclusivamente su una parte del territorio. Così ciascun sistema preso singolarmente non è a carattere regionale, bensì è il solo sistema applicabile nel territorio. Inoltre, le perdite di introiti fiscali che derivano da certe misure fiscali non sono oggetto di trasferimenti da parte del governo centrale. Anzi, esse devono essere compensate con un aumento delle entrate di altre imposte o con una diminuzione della spesa pubblica. D'altra parte, la specificità del sistema fiscale spagnolo non deve comportare una penalizzazione nell'applicazione del diritto comunitario. Le eventuali distorsioni della concorrenza provocate dall'esistenza di cinque sistemi fiscali dovrebbero anzi essere affrontate tramite le norme comunitarie in materia di armonizzazione fiscale.

    (50) Tuttavia, il CVE non esclude che nell'esercizio della loro autonomia fiscale i governi provinciali possano adottare misure fiscali suscettibili di rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Nel caso in questione, peraltro, ritiene che la riduzione della base imponibile sfugga dall'ambito di questo articolo poiché soddisfa soltanto il criterio di essere accordato tramite risorse statali, e non falsa la concorrenza poiché il suo pagamento implica l'esistenza di una base imponibile positiva. Inoltre, il suo importo non può essere determinato a priori poiché, ad esempio, in mancanza di profitti, l'aiuto non sarebbe versato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'effetto sugli scambi. Infatti, non essendo sufficiente la mera possibilità di effetti, l'effetto vero e proprio si deve constatare caso per caso. D'altra parte, il CVE si chiede se la specificità derivi dalle soglie necessarie per accedere al vantaggio della riduzione fiscale in questione o dal potere discrezionale del governo provinciale per la concessione della riduzione. A tale riguardo, il CVE considera che le soglie in questione non comportano una specificità poiché sono oggettive e non discriminatorie. Per ciò che riguarda la concessione della riduzione fiscale in questione, non si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale ma della verifica che tutte le condizioni siano soddisfatte.

    (51) Il CVE conclude che la riduzione della base imponibile, che è una misura generale adottata nell'ambito delle competenze in materia fiscale delle province in questione, non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

    Commenti del circolo di imprenditori baschi e dell'associazione professionale dei consulenti tributari della Comunità del Paese Basco (in appresso CEV-APCPV)

    (52) Poiché queste associazioni hanno presentato separatamente commenti simili o identici, il riassunto che segue è comune.

    (53) CEV-APCPV contestano la valutazione della Commissione che esista una specificità o una selettività nella riduzione della base imponibile in oggetto sulla base dell'esclusione delle imprese create prima dell'entrata in vigore della citata riduzione fiscale, dell'esclusione delle imprese esistenti e delle soglie quantitative imposte. Infatti, tutte le norme fiscali si applicano a partire dalla loro entrata in vigore e l'applicazione retroattiva ha un carattere eccezionale. Inoltre, siccome lo scopo della misura in questione è quello di stimolare gli investimenti, è logico che la riduzione fiscale si limiti alle imprese nuove. Per quanto riguarda le soglie, tutto indica che esse siano oggettive e, d'altra parte, largamente utilizzate nel settore fiscale. Quanto al consenso del governo provinciale per l'applicazione della riduzione della base imponibile, tutto indica che sia un atto di controllo preliminare al fine di verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni. A controllo avvenuto, la concessione diventa automatica.

    (54) Per quanto riguarda l'effetto sugli scambi, CEV-APCPV sottolineano che deve essere constatato caso per caso e non tramite un'analisi di carattere generale come fa la Commissione. Ad esempio, possono esistere beneficiari che producono soltanto per i mercati locali. In questo caso, le misure fiscali in questione non alterano gli scambi comunitari. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'effetto sulla concorrenza. Inoltre, la riduzione della base imponibile a favore di beneficiari le cui attività si realizzano in mercati non ancora liberalizzati non è in grado di falsare la concorrenza. D'altra parte, la perdita di introiti fiscali non può essere verificata se si considera una sola misura, in questo caso la riduzione della base imponibile, facendo astrazione della pressione fiscale globale. A tale riguardo, CEV-APCPV segnalano che la pressione fiscale globale nel Paese Basco è superiore a quella esistente nel resto della Spagna.

    (55) CEV-APCPV ritengono che se, nonostante le osservazioni precedenti, la Commissione continua a ritenere che esiste una specificità nella riduzione della suddetta base imponibile, questa sarebbe giustificata dalla natura e dall'economia del sistema tributario. A sostegno di questa opinione, sottolineano che la misura fiscale si applica a tutti gli operatori indipendentemente dalla loro attività. Inoltre, è necessaria per il funzionamento e l'efficacia del sistema poiché per misurare la diseguaglianza di una misura occorre inquadrarla nel sistema e determinare se quest'ultimo riduce la pressione fiscale. Inoltre, la misura fiscale si conforma al principio d'uguaglianza poiché le imprese nuove non si trovano nella stessa situazione di un'impresa esistente.

    (56) D'altra parte, CEV-APCPV chiedono alla Commissione di valutare la misura in questione tenendo conto dell'esistenza di misure simili in altri Stati membri (ad esempio l'Irlanda), dell'esistenza di misure simili nell'amministrazione centrale spagnola dal 1993 e dell'applicazione della riduzione della base imponibile in questione in tutto il territorio spagnolo. A tale riguardo, CEV-APCPV segnalano che la Commissione non ha mai considerato queste misure come rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE. D'altra parte, contestano il carattere di aiuti al funzionamento delle misure fiscali in questione poiché gli aiuti al funzionamento non si applicano alle imprese nuove ma al mantenimento artificiale di imprese esistenti. CEV-APCPV ritengono che l'obiettivo che la Commissione persegue con l'avvio del procedimento contro la riduzione della base imponibile sia quello dell'armonizzazione fiscale. Tuttavia, utilizza a questo fine gli articoli 87 e 88 del trattato. E ciò si configura come uno sviamento di competenze.

    (57) Considerando quanto sopra, CEV-APCPV concludono che la riduzione della base imponibile non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

    V. TRASMISSIONE DEI COMMENTI DEI TERZI ALLA SPAGNA

    (58) Con lettera del 18 maggio 2000 al rappresentante permanente della Spagna, la Commissione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, i succitati commenti dei terzi con l'invito a presentare osservazioni entro un mese a partire dalla data della lettera. La Spagna non ha presentato osservazioni ai commenti in questione.

    VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    VII. CARATTERE D'AIUTO DI STATO

    (59) La Commissione ricorda che, per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 del trattato si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione sottolinea che per configurare un aiuto, le misure in questione devono soddisfare cumulativamente i quattro criteri definiti nell'articolo 87 e che sono esposti in appresso.

    (60) In primo luogo, la misura deve procurare ai suoi beneficiari un vantaggio che riduca gli oneri che normalmente sono a carico del suo bilancio. Tale vantaggio può essere ottenuto tramite una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa in varie forme e in particolare tramite una riduzione totale o parziale della quota d'imposizione. La citata riduzione della base imponibile del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % soddisfa questo criterio, poiché comporta per le imprese beneficiarie una riduzione del carico fiscale per effetto dell'applicazione dell'aliquota ad un imponibile ridotto come indicato. Infatti, in assenza di questa riduzione della base imponibile, l'impresa beneficiaria dovrebbe pagare l'imposta applicata al 100 % della base imponibile. La riduzione della base comporta così un'eccezione al sistema fiscale comune applicabile.

    (61) In secondo luogo, la Commissione ritiene che la citata riduzione della base comporti una perdita di introiti fiscali e dunque equivalga all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali. Questo criterio vale anche per gli aiuti accordati dalle amministrazioni regionali e locali degli Stati membri(19). D'altra parte, l'intervento dello Stato può effettuarsi sia tramite disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che tramite azioni dell'amministrazione fiscale. Nel caso in questione, l'intervento statale è responsabilità dell'amministrazione provinciale di Guipúzcoa tramite una disposizione di natura legislativa.

    (62) Per quanto riguarda l'argomentazione contenuta in alcuni commenti dei terzi, secondo la quale sarebbe errato ritenere che la riduzione della base imponibile del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % comporti una perdita di introiti fiscali rispetto a un importo normale (fissato dalla Commissione) dell'imposta da pagare, va rilevato che il livello normale dell'imposta deriva dal sistema fiscale in questione e non da una decisione della Commissione. Inoltre, occorre ricordare che secondo il primo capoverso e il secondo trattino del paragrafo 9 della citata comunicazione 98/C 384/03, per qualificarsi come aiuto statale "Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui: (...) una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta ...)". È questo il caso del vantaggio fiscale conferito dalla riduzione parziale del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % della base imponibile in questione. Pertanto, l'osservazione presentata è priva di fondamenta.

    (63) La misura deve, in terzo luogo, avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri. A tale riguardo, va rilevato che, secondo una relazione(20) sulla dipendenza dell'economia basca dall'estero nel periodo 1990-1995, le esportazioni verso l'estero sono aumentate(21) non soltanto in termini assoluti ma anche in termini relativi a scapito delle esportazioni verso il resto della Spagna. Il mercato estero si è dunque sostituito parzialmente al mercato del resto della Spagna. Inoltre, secondo un'altra relazione statistica(22) sul commercio estero del Paese Basco, la "tendenza all'esportazione" (rapporto tra le esportazioni e il PIL - prodotto interno lordo) dell'economia basca supera, con il 28,9 %, quella della Germania e degli altri paesi europei, la cui tendenza all'esportazione si colloca attorno al 20 %. Secondo questa relazione, la bilancia commerciale basca è rimasta chiaramente in attivo nel periodo 1993-1998. In particolare, nel 1998, per ogni 100 ESP di importazioni, le esportazioni hanno raggiunto la somma di 144 ESP. Per riassumere, l'economia basca è un'economia molto aperta all'estero con una fortissima tendenza ad esportare la sua produzione. Risulta da queste caratteristiche dell'economia basca che le imprese beneficiarie esercitano attività economiche suscettibili di essere oggetto di scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. In questo modo, tali scambi risentono dell'effetto delle misure. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorare la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal vantaggio dei suddetti aiuti fiscali.

    (64) Poiché nel caso in questione le norme fiscali in esame hanno un carattere generale e astratto, la Commissione segnala che l'analisi non può essere realizzata che a questo livello generale e astratto e che non è possibile concretizzare l'effetto particolare su determinati mercati, settori o prodotti come si pretende nei commenti dei terzi citati sopra. Questa posizione è stata ratificata da una giurisprudenza(23) consolidata della Corte di giustizia.

    (65) Per quanto riguarda il commento secondo il quale l'effetto sugli scambi dovrebbe essere valutato dalla Commissione confrontando l'insieme dei sistemi fiscali, la Commissione ricorda che le distorsioni della concorrenza che sono oggetto del presente procedimento ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato derivano da una norma in deroga che favorisce alcune imprese (in questo caso alcune imprese di recente creazione) rispetto ad altre imprese dello Stato membro e non le eventuali distorsioni della concorrenza che derivano dalle divergenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri che, semmai, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli da 93 a 97 del trattato.

    (66) Quanto la specificità che gli aiuti di Stato debbono rivestire, la Commissione è dell'avviso che la citata base imponibile è specifica o selettiva nel senso che favorisce alcune imprese. Infatti, le condizioni legate alla concessione degli aiuti escludono dai vantaggi le imprese create prima della data d'entrata in vigore della citata legge provinciale, quelle che realizzano investimenti inferiori alla soglia di 80 milioni di ESP (480810 EUR), quelle che non sono società con un capitale versato superiore a 20 milioni di ESP (120202 EUR) e quelle che creano meno di 10 posti di lavoro. A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la quinta relazione sulle imprese in Europa(24), nel 1995, il numero di imprese della Comunità europea la cui forza lavoro era al di sotto di 10 lavoratori dipendenti o non avevano affatto lavoratori dipendenti ammontava a 16767000, vale a dire il 92,89 %(25) del totale. Nel caso della Spagna, questa percentuale era ancora più elevata, circa il 95,00 %(26). È probabile che queste percentuali siano ancora più elevate nel caso delle nuove imprese poiché di solito un'impresa prende avvio con una forza lavoro che cresce man mano che l'impresa si consolida e raggiunge la velocità di crociera. Questo era il caso della Spagna nel 1995, dove tale percentuale era ancora più elevata, cioè circa il 98,00 %(27). Di conseguenza, tutto sembra indicare, in via generale, che una delle condizioni instaurate per poter beneficiare degli aiuti comporta, da sola, l'esclusione della maggioranza delle imprese dal vantaggio dell'aiuto. D'altra parte, il carattere oggettivo della soglia citata non impedisce, come pretendono alcuni commenti dei terzi, che essa sia selettiva escludendo le imprese che non soddisfano le condizioni in questione.

    (67) Per quanto riguarda l'eventuale potere discrezionale dell'amministrazione fiscale, la Commissione constata che la concessione dell'aiuto in questione non è automatica. Infatti, la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata innanzi tutto dal governo provinciale di Guipúzcoa che, al termine di quest'esame, può, in caso positivo, concedere l'aiuto in questione. Secondo le autorità spagnole, si tratterebbe soltanto di verificare che tutte le condizioni sono soddisfatte. Tuttavia, non spiegano perché questa verifica deve avere un carattere preliminare e non si tratti, come è pratica abituale in materia di gestione delle entrate fiscali, di una verifica a posteriori.

    (68) Quanto all'esistenza di misure fiscali in altri Stati membri sotto forma di riduzione della base imponibile che la Commissione non ha considerato come aventi una specificità materiale poiché sono rivolte alle nuove imprese, cosa che secondo alcuni commenti dei terzi sarebbe all'origine di un legittimo affidamento in relazione agli aiuti fiscali a favore delle nuove imprese, la Commissione rileva che i regimi citati da alcuni commenti dei terzi mostrano alcune differenze rispetto alla riduzione della base imponibile in oggetto. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui alcuni di questi regimi fossero simili e la Commissione non avesse reagito, non sarebbe logico continuare nell'approccio erroneo in relazione al caso concreto. A questo riguardo occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibile violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo derivantegli dal trattato relativamente al divieto di cui all'articolo 92, non sarebbe giustificata dalla circostanza che altri Stati membri abbiano anch'essi mancato a detto obbligo; dato che l'effetto di varie distorsioni della concorrenza sugli scambi fra Stati membri non è quello di neutralizzarsi l'un l'altra, bensì quello di avere carattere cumulativo e di conseguenza aumentare gli effetti nocivi per il mercato comune(28).

    (69) Quanto al problema sollevato da alcuni commenti dei terzi sul carattere di norma d'abilitazione o di norma di concessione diretta degli aiuti, la Commissione ribadisce che, nella fattispecie, le norme che hanno instaurato la riduzione della base imponibile in questione hanno il carattere di regime di aiuti. A sostegno di questa valutazione, basta ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del citato regolamento (CE) n. 659/1999, per regime di aiuti si intende un "atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta ...". Tuttavia, tale carattere di regime di aiuti non pregiudica, come pretendono alcuni commenti dei terzi, la presenza o l'assenza del potere discrezionale nell'esecuzione del regime. Il potere discrezionale nella concessione degli aiuti dipenderà dalle caratteristiche concrete del regime. Inoltre, la Commissione rileva che, per stabilire l'esistenza di elementi di aiuto in una misura fiscale, è sufficiente, in mancanza di altri elementi di specificità, che l'amministrazione fiscale disponga di un certo margine di valutazione.

    (70) Per quanto riguarda la giustificazione della riduzione della base imponibile in virtù della natura o dell'economia del sistema fiscale, la Commissione sottolinea che la questione verte sul fatto se le misure fiscali di cui si tratta rispondono a obiettivi inerenti al sistema fiscale stesso o se, invece, riguardano altri obiettivi, anche legittimi, ma esterni al sistema fiscale. Spetta peraltro allo Stato membro interessato(29) stabilire a quale logica interna del sistema fiscale obbediscano le misure fiscali in questione. In questo caso, le autorità spagnole segnalano che la conformità delle misure in questione alla logica interna del sistema fiscale deriverebbe dal loro carattere oggettivo e orizzontale. Tuttavia, il carattere oggettivo e orizzontale della misura non prova la conformità con la logica interna del sistema fiscale. Infatti, questo carattere non è sufficiente a giustificare che la misura in questione risponda all'obiettivo principale inerente a ogni sistema fiscale che è quello di raccogliere entrate destinate a finanziare le spese dello Stato né ai principi d'uguaglianza e di progressività inerenti al sistema fiscale spagnolo(30).

    (71) D'altra parte, le autorità spagnole segnalano nelle loro osservazioni che la riduzione della base imponibile in questione risponde all'obiettivo di sostenere gli investimenti. Essa risponde così agli obiettivi di politica industriale perseguiti dal governo basco. Infatti, secondo il documento Politica Industriale. Quadro Generale delle Attività 1996-1999: "(...) le politiche fiscali sono indispensabili per favorire lo sviluppo economico e per sostenere i progetti industriali che scommettono sullo sviluppo industriale del Paese (Basco)" (pagina 131) e nel capitolo intitolato Strumenti di politica fiscale si legge: "(...) l'autonomia fiscale di cui disponiamo (nel Paese Basco) può anche condurci a cercare formule originali per realizzare 'abiti fiscali cuciti su misura', ad esempio per progetti prioritari, oppure agevolazioni fiscali per grandi imprese" (pagina 133). Di conseguenza, la riduzione della base imponibile in questione si iscrive nel contesto di una politica industriale i cui obiettivi non sono inerenti ai sistemi fiscali.

    (72) Per riassumere, la Commissione constata che, come segnalato dalle autorità spagnole, la riduzione della base imponibile in questione riguarda un obiettivo di politica economica che non è inerente al sistema fiscale. Questa riduzione non è dunque giustificata dalla natura o dall'economia del sistema.

    (73) Quanto all'argomentazione avanzata da alcuni commenti dei terzi sull'esistenza di una pressione fiscale globale superiore nel Paese Basco, la Commissione ribadisce che non è pertinente, nella fattispecie, poiché il procedimento è stato avviato nei confronti di una misura specifica e non nei confronti dell'intero sistema fiscale di uno dei tre territori baschi.

    (74) In conclusione, la Commissione considera che la citata riduzione della base imponibile configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché sitratta di un aiuto accordato dallo Stato mediante risorse statali che favorisce talune imprese, falsa la concorrenza e incide sugli scambi commerciali tra Stati membri.

    VIII. IL CARATTERE ILLEGALE DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    (75) Poiché il regime in questione non prevede un impegno da parte delle autorità spagnole di accordare gli aiuti nel rispetto delle condizioni(31) relative agli aiuti de minimis, la Commissione ritiene che questi aiuti non possano essere considerati come aiuti che ricadono sotto la norma de minimis. A tale riguardo, va rilevato che le autorità spagnole non hanno mai fatto valere, nell'ambito del procedimento, che gli aiuti in questione hanno in tutto o in parte il carattere di aiuti de minimis. Inoltre, gli aiuti in questione non potrebbero rispettare le norme de minimis, in particolare, perché nulla garantisce che non venga superato il limite di 100000 EUR. Questi aiuti non rivestono neppure il carattere di aiuti esistenti per il fatto che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 659/1999.

    (76) La Commissione indica che gli aiuti di Stato che non ricadono sotto la norma de minimis e che non sono aiuti esistenti, sono soggetti all'obbligo di notifica preliminare stabilito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SEE. Orbene, le autorità spagnole non hanno rispettato quest'obbligo, ragion per cui la Commissione ritiene che questi aiuti debbano essere considerati illegali. La Commissione deplora a tale riguardo l'inadempimento delle autorità spagnole all'obbligo di notifica preliminare degli aiuti in questione.

    (77) Quanto all'argomentazione inclusa in alcuni commenti dei terzi riguardante in sostanza una presunta violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza giuridica, la Commissione sente il dovere di respingerla poiché, da un lato, il regime in questione non ha il carattere d'aiuto esistente e, dall'altro, non essendo mai stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la Commissione non è stata in grado di deciderne la compatibilità con il mercato comune. Di conseguenza, i beneficiari non possono prevalersi del legittimo affidamento o della certezza giuridica in materia di aiuti di Stato in relazione alla riduzione della base imponibile. In questo senso occorre ricordare che "È giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative (...). Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione"(32). Per questo motivo l'obiezione della violazione del legittimo affidamento o della certezza giuridica in questo caso non si applicano. A tale riguardo, la Commissione ricorda inoltre che con la sua decisione 93/337/CEE(33) aveva considerato come aiuti di Stato alcune misure fiscali instaurate nel 1988 dalle province di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya.

    IX. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

    (78) A titolo preliminare, la Commissione ribadisce il carattere di regime di aiuti di cui è rivestita la riduzione della base imponibile. Tenuto conto del carattere generale e astratto di un regime di aiuti, la Commissione ignora le circostanze delle imprese già beneficiarie o che diventeranno beneficiarie. Non è dunque in grado di esaminare l'incidenza particolare delle imprese concrete sulla concorrenza. In questo contesto, è sufficiente identificare quali imprese potenzialmente beneficiarie potrebbero ottenere gli aiuti non conformi alle direttive, agli orientamenti e alle discipline applicabili in materia. Inoltre, la Commissione sottolinea che, nella sua decisione di aprire il procedimento, ha chiesto tutte le informazioni pertinenti relative agli aiuti e alle circostanze particolari di ogni beneficiario. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno fornito nessuna di queste informazioni. Risulta pertanto contraddittorio rimproverare alla Commissione, come fanno alcuni commenti dei terzi, il carattere non dettagliato della valutazione e rifiutare al tempo stesso di fornire i dati dettagliati richiesti.

    (79) Poiché il regime in questione si applica soltanto al territorio di Guipúzcoa definito secondo la NUTS III(34), occorre esaminare se gli aiuti in questo territorio possono beneficiare delle deroghe regionali di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 87, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ammissibilità della provincia di Guipúzcoa, la Commissione ricorda che la provincia non è mai stata ammessa al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), per il fatto che il rapporto PIL/abitante(35) del Paese Basco, regione NUTS II di cui fa parte, è sempre stato superiore al 75 % della media comunitaria. Infatti, secondo le norme regionali(36), le condizioni d'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sono soddisfatte soltanto quando la regione, a livello NUTS II, abbia un rapporto PIL/abitante non superiore al 75 % della media comunitaria.

    (80) Per quanto riguarda l'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) la Commissione ricorda che, con la sua decisione(37) del 26 settembre relativa alla modifica della carta degli aiuti regionali in Spagna, ha proposto alle autorità spagnole, conformemente al procedimento stabilito dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, di rivedere la carta in questione considerando ormai che tutta la provincia di Guipúzcoa era una regione dove gli aiuti a favore dello sviluppo regionale potevano essere considerati compatibili con il mercato comune conformemente alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Con lettera della rappresentanza permanente del 26 settembre 1995, le autorità spagnole hanno accettato la citata proposta. La nuova carta è così entrata in vigore a partire dalla suddetta data. Per quanto riguarda il periodo successivo, la Commissione ricorda che, con decisione dell'11 aprile 2000, ha approvato la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Secondo la suddetta carta, la provincia di Guipúzcoa continua ad essere una regione dove gli aiuti a favore dello sviluppo regionale possono essere considerati compatibili con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

    (81) Gli aiuti di Stato che rivestono la forma della riduzione della base imponibile hanno l'effetto di promuovere la creazione di nuove imprese nella provincia di Guipúzcoa, a condizione che l'importo dell'investimento iniziale e il numero di posti di lavoro creati superino certe soglie. Tuttavia, nonostante i requisiti della realizzazione di un investimento minimo e della creazione di un numero minimo di posti di lavoro, gli aiuti fiscali in questione non rivestono il carattere d'aiuto agli investimenti o all'occupazione. Infatti, gli aiuti fiscali non hanno come base né l'importo dell'investimento, né il numero di posti di lavoro, né i costi salariali corrispondenti ma la base imponibile. D'altra parte, non vanno versati fino a un massimale espresso in percentuale dell'importo dell'investimento, o del numero di posti di lavoro, o dei costi salariali corrispondenti, ma fino a un massimale espresso come percentuale della base imponibile. A tale riguardo, la Commissione ricorda che l'allegato I degli orientamenti degli aiuti a finalità regionale 98/C 74/06 precisa che "Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'investimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rientrare in questa categoria se è erogato entro un massimale espresso in percentuale dell'investimento". Ne consegue che gli aiuti fiscali che, come nella fattispecie, non soddisfano questi criteri non possono avere il carattere di aiuti all'investimento.

    (82) Al contrario, questi aiuti, riducendo parzialmente l'imposta sugli utili per le imprese beneficiarie, hanno il carattere di aiuti al funzionamento. Infatti, l'imposta sulle società è un onere fiscale che le imprese soggette devono pagare necessariamente e periodicamente nel quadro dell'ordinaria amministrazione. È dunque logico esaminare i citati aiuti fiscali alla luce delle deroghe eventualmente applicabili agli aiuti al funzionamento in questione.

    (83) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente ai citati orientamenti 98/C 74/06, gli aiuti regionali che hanno il carattere di aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, possono essere erogati in regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché rispettino certe condizioni di cui ai punti 4.15 a 4.17 dei suddetti orientamenti regionali, oppure nelle regioni ultraperiferiche o nelle regioni a bassa densità di popolazione quando sono destinati a compensare i costi aggiuntivi di trasporto. Orbene, la regione NUTS III di Guipúzcoa non è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, d'altra parte, la concessione dei suddetti aiuti al funzionamento non rispetta le citate condizioni. Inoltre, la NUTS III di Guipúzcoa non ha il carattere di regione ultraperiferica(38) né di regione a bassa densità di popolazione(39). Per questo preciso motivo, non sono ammessi gli elementi di aiuto al funzionamento che compaiono nella riduzione della base imponibile, in particolare il fatto che non sono concessi in una regione che beneficia della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né in una regione ultraperiferica, né in una regione a bassa densità di popolazione. Questi aiuti sono dunque nella fattispecie incompatibili con il mercato comune.

    (84) Di conseguenza, la Commissione considera che il regime di aiuti fiscali in questione non può considerarsi compatibile con il mercato comune conformemente alle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE nella misura in cui esso non si conforma alle norme in materia dei suddetti aiuti di Stato a finalità regionale.

    (85) Oltre all'applicabilità della deroga relativa allo sviluppo di talune attività, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, occorre esaminare l'eventuale applicazione della deroga per altre finalità. A tale riguardo, si può constatare che la riduzione della base imponibile in questione non ha per oggetto lo sviluppo di un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare lo sviluppo di azioni a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, della creazione di posti di lavoro o della formazione conformemente alle norme comunitarie corrispondenti. Di conseguenza, questi aiuti fiscali non possono beneficiare della deroga relativa allo sviluppo di alcune attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a titolo dei suddetti obiettivi.

    (86) Inoltre, la riduzione della base imponibile in oggetto, che non è sottoposta ad alcuna restrizione settoriale, può essere accordata senza alcuna limitazione a imprese dei settori sensibili sottoposti a norme comunitarie specifiche come quelle applicabili alle attività di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli dell'allegato I del trattato, alla pesca, all'industria del carbone, alla siderurgia, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche e all'industria dell'automobile(40). In queste condizioni, la Commissione considera dunque possibile che gli aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile non rispettino le suddette norme settoriali. Nella fattispecie, la riduzione della base imponibile non rispetta la condizione di non promuovere nuove capacità di produzione al fine di non aggravare i problemi di eccesso di capacità di cui soffrono tradizionalmente questi settori. Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario appartenga ad uno dei settori sopra enumerati, la Commissione ritiene che, non essendo sottoposti alle summenzionate norme settoriali, gli aiuti non sarebbero ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore della promozione di alcune attività.

    (87) Gli aiuti in questione che non possono beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato non possono beneficiare neppure di altre deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87. Infatti, questi aiuti non possono essere considerati come aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né sono aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi della lettera b) dello stesso disposto. Non sono nemmeno aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). D'altra parte, non possono beneficiare neanche della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), dal momento che non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Di conseguenza, questi aiuti sono incompatibili con il mercato comune.

    (88) Tenuto conto del fatto che la riduzione della base imponibile si estende su più esercizi, una parte degli aiuti fiscali potrebbe non essere stata ancora versata. Gli aiuti sono in ogni caso illegali e incompatibili. Per questo le autorità spagnole devono eliminare il pagamento dell'eventuale saldo della riduzione della base imponibile di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre.

    (89) Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, occorre ricordare che secondo le argomentazioni sviluppate sopra, i beneficiari non possono prevalersi dei principi generali del diritto comunitario come la tutela del legittimo affidamento o la certezza giuridica. In queste condizioni, nulla osta all'applicazione della disposizione dell'articolo 14, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 659/1999 secondo il quale "Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario". Perciò, in questo caso, le autorità spagnole devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti già pagati al fine di ristabilire la situazione economica nella quale le imprese beneficiarie si sarebbero trovate senza la concessione illegale dell'aiuto. Il recupero degli aiuti si deve effettuare conformemente alle procedure previste e alle disposizioni stabilite dalla legislazione spagnola e comprendere la totalità degli interessi dovuti, calcolati a partire dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data effettiva del rimborso sulla base del tasso di riferimento in vigore alla stessa data per calcolare l'equivalente della sovvenzione netta degli aiuti regionali in Spagna(41).

    (90) La presente decisione si riferisce al regime in oggetto e deve essere oggetto di esecuzione immediata, compreso il recupero di qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime stesso. La Commissione ricorda altresì che, come di regola, la presente decisione non pregiudica la possibilità di considerare certi aiuti individuali totalmente o parzialmente compatibili con il mercato comune in funzione delle loro caratteristiche proprie, sia nel quadro di una decisione posteriore della Commissione sia in applicazione dei regolamenti di esenzione.

    X. CONCLUSIONI

    (91) In base alle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che:

    - la Spagna ha illegalmente messo in applicazione, nella provincia di Guipúzcoa, una riduzione della base imponibile degli investimenti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,

    - la riduzione della base imponibile in questione è incompatibile con il mercato comune,

    - le autorità spagnole devono eliminare il pagamento dell'eventuale saldo d'aiuto di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre. Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, le autorità spagnole devono adottare tutte le misure necessarie per recuperarli al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si troverebbe l'impresa beneficiaria senza la concessione illegale dell'aiuto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Guipúzcoa, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, tramite l'articolo 26 della Norma Foral 7/1996 del 4 luglio, è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qualora fosse ancora in vigore.

    Articolo 3

    1. La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

    Quanto agli aiuti non ancora versati, la Spagna deve annullare ogni pagamento.

    2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 55 del 26.2.2000, pag. 2.

    (2) Decisione 1999/718/CE della Commissione (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 1).

    (3) Decisione 2000/795/CE della Commissione (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36).

    (4) Cfr. nota 1.

    (5) Gazzetta ufficiale del Territorio Storico di Álava del 5.4.2000.

    (6) Territorio Storico di Gipuzkoa: legge provinciale 7/1996 sull'imposta sulle società del 4 luglio.

    (7) Gazzetta ufficiale di Gipuzkoa del 17.7.1996.

    (8) Nel presente testo si citano solamente le parti necessarie alla valutazione dell'aiuto.

    (9) Cfr. il punto 3.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti alle PMI (GU C 213 del 19.8.1992) e la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996).

    (10) Legge 22/1993 del 29 dicembre 1993 relativa a misure fiscali, riforma del regime giuridico della funzione pubblica e tutela della disoccupazione (GU nazionale del 31.12.1993). La misura consisteva nella riduzione al 95 % della base imponibile dell'imposta sulle società nel corso degli esercizi dal 1994 al 1996 per le imprese create nel corso del 1994 che investissero almeno 15 milioni di ESP e creassero almeno 3 posti di lavoro ma non più di 20.

    (11) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

    (12) Sentenza 718/1999 del 30 settembre 1999.

    (13) Cfr. al riguardo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 settembre 1996 causa C-241/94.

    (14) Cfr. le sentenze del 30 settembre 1999 e del 7 ottobre 1999 rispetto alle misure fiscali in questione.

    (15) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989.

    (16) Sentenze della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 per le cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

    (17) Il termine dell'invito a presentare osservazioni era di un mese a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 26 febbraio 2000.

    (18) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (19) Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, causa 248/84, Racc. 1994, pag. 4013.

    (20) "La dependencia exterior vasca en el periodo 1990-1995" del Sig. Paxti Garrido Espinosa e della Sig.ra. Ma Victoria García Olea pubblicato dall'ufficio statistico del governo basco, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, (Eustat).

    (21) Le esportazioni all'estero rappresentavano il 28,5 % delle esportazioni totali (comprese le vendite al resto della Spagna) nell'anno 1990 e, cinque anni più tardi, nel 1995, il 40,8 %.

    (22) "Estadística de Comercio Exterior para la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 1998" elaborata da Eustat.

    (23) Cfr. i punti 48 e 51 della sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, causa C-75/97 ("Maribel"), Belgio/Commissione; i punti dall'80 all'82 della sentenza della Corte di prima istanza del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta, Mauro e a./Commissione, e i punti 54 e 55 delle conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo del 17 maggio 01 nella causa C-310/99 Repubblica italiana/Commissione e il punto 31 delle conclusioni dell'Avvocato generale Saggio del 27 gennaio 2000 nella causa C-156/98 Germania/Commissione: "Va a questo proposito osservato che, nell'ambito di un regime generale di aiuti, per poter stabilire l'incidenza di un siffatto regime sugli scambi è sufficiente che, in una valutazione ex ante, sia ragionevolmente sostenibile che detta incidenza può verificarsi". Qualora la posizione di un'impresa (ovvero, come nel nostro caso, di un numero imprecisato di imprese) venga rafforzata da un regime di aiuti, detto trattamento di favore in linea di principio è atto ad influire sugli scambi tra Stati membri.

    (24) Imprese in Europa, 5a relazione, Eurostat.

    (25) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 31 della citata relazione.

    (26) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 224 della citata relazione.

    (27) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 73 della citata relazione.

    (28) Cfr. il considerando 24 della sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977 nella causa C-79/76, Steinike & Weinlig/Repubblica Federale di Germania. D'altra parte, nel considerando 45 la sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 1993 nella causa C-313/90 Comité International de la rayonne et des fibres synthétique e a./Commissione si dichiara che né il principio di pari trattamento né quello della tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare la ripetizione di una interpretazione non corretta di un atto.

    (29) Cfr. al riguardo il punto 27 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz Jarabo nella causa C-6/97.

    (30) Articolo 31 della Costituzione spagnola.

    (31) Il risultato della valutazione degli aiuti in questione è lo stesso basandosi sulla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU 68 del 6.3.1996) o sul regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

    (32) Punto 300 della sentenza della Corte di prima istanza del 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96 Stato libero di Sassonia e a./Commissione. Racc. 1999 pag. II-3663.

    (33) GU L 134 del 3.6.1993, pag. 25.

    (34) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

    (35) Prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto (SPA).

    (36) I riferimenti alle norme regionali si limitano, nelle considerazioni seguenti, agli orientamenti per gli aiuti con finalità regionale (98/C 74/06). In ogni caso, il risultato della valutazione degli aiuti in questione sarebbe identico se si basasse sulle norme precedenti. Cfr. il paragrafo 3.5 degli orientamenti regionali 98/C 74/06.

    (37) GU C 25 del 31.1.1996, pag. 3.

    (38) Non compare nell'elenco delle regioni ultraperiferiche dell'articolo 299 del trattato.

    (39) Cfr. il paragrafo 3.10.4 degli orientamenti regionali (98/C 74/06).

    (40) Per le norme settoriali attualmente in vigore cfr., oltre alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il sito della direzione generale della Concorrenza http://europa.eu.int/comm/competicion/state_aid/legislation/

    (41) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577, del 4 marzo 1991. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa 142/87 Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-950.

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