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Document 32002D0473

    2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]

    GU L 163 del 21.6.2002, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002; abrog. impl. da 32002D0863

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/473/oj

    32002D0473

    2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 21/06/2002 pag. 0029 - 0031


    Decisione della Commissione

    del 20 giugno 2002

    recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti

    [notificata con il numero C(2002) 2215]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/473/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/28/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

    (2) La decisione 2002/472/CE della Commissione(5) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari della Bulgaria. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte I dell'allegato.

    (3) Gli Emirati arabi uniti hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti e sono in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporteranno nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CE. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte II dell'allegato.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

    (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (4) GU L 44 del 15.1.2002, pag. 44.

    (5) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE del Consiglio

    AL - ALBANIA

    AR - ARGENTINA

    AU - AUSTRALIA

    BD - BANGLADESH

    BG - BULGARIA

    BR - BRASILE

    CA - CANADA

    CI - COSTA D'AVORIO

    CL - CILE

    CN - CINA

    CO - COLOMBIA

    CU - CUBA

    CZ - REPUBBLICA CECA

    EC - ECUADOR

    EE - ESTONIA

    FK - ISOLE FALKLAND

    GA - GABON

    GH - GHANA

    GM - GAMBIA

    GN - GUINEA CONAKRY

    GT - GUATEMALA

    HR - CROAZIA

    ID - INDONESIA

    IN - INDIA

    IR - IRAN

    JM - GIAMAICA

    JP - GIAPPONE

    KR - COREA DEL SUD

    LT - LITUANIA

    LV - LETTONIA

    MA - MAROCCO

    MG - MADAGASCAR

    MR - MAURITANIA

    MU - MAURIZIO

    MV - MALDIVE

    MX - MESSICO

    MY - MALAYSIA

    NA - NAMIBIA

    NG - NIGERIA

    NI - NICARAGUA

    NZ - NUOVA ZELANDA

    OM - OMAN

    PA - PANAMA

    PE - PERÙ

    PH - FILIPPINE

    PK - PAKISTAN

    PL - POLONIA

    RU - RUSSIA

    SC - SEICELLE

    SG - SINGAPORE

    SI - SLOVENIA

    SN - SENEGAL

    TH - THAILANDIA

    TN - TUNISIA

    TR - TURCHIA

    TW - TAIWAN

    TZ - TANZANIA

    UG - UGANDA

    UY - URUGUAY

    VE - VENEZUELA

    VN - VIETNAM

    YE - YEMEN

    ZA - SUDAFRICA

    II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AE - EMIRATI ARABI UNITI

    AM - ARMENIA(1)

    AO - ANGOLA

    AG - ANTIGUA E BARBUDA(2)

    AN - ANTILLE OLANDESI

    AZ - AZERBAIGIAN(3)

    BJ - BENIN

    BS - BAHAMAS

    BY - BIELORRUSSIA

    BZ - BELIZE

    CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4)

    CH - SVIZZERA

    CM - CAMERUN

    CR - COSTA RICA

    CY - CIPRO

    DZ - ALGERIA

    ER - ERITREA

    FJ - FIGI

    GD - GRENADA

    GL - GROENLANDIA

    HK - HONG KONG

    HN - HONDURAS

    HU - UNGHERIA(5)

    IL - ISRAELE

    KE - KENYA

    LK - SRI LANKA

    MM - MYANMAR

    MT - MALTA

    MZ - MOZAMBICO

    NC - NUOVA CALEDONIA

    PF - POLINESIA FRANCESE

    PG - PAPUA NUOVA GUINEA

    PM - ST PIERRE E MIQUELON

    RO - ROMANIA

    SB - ISOLE SALOMONE

    SH - SANT'ELENA

    SR - SURINAME

    SV - EL SALVADOR

    TG - TOGO

    US - STATI UNITI D'AMERICA

    YT - MAYOTTE(6)

    ZW - ZIMBABWE

    (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

    (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

    (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

    (5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

    (6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati.

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