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Document 32002D0473
2002/473/EC: Commission Decision of 20 June 2002 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Bulgaria and the United Arab Emirates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2215)
2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]
2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]
GU L 163 del 21.6.2002, p. 29–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002; abrog. impl. da 32002D0863
2002/473/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2215]
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 21/06/2002 pag. 0029 - 0031
Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Bulgaria e agli Emirati arabi uniti [notificata con il numero C(2002) 2215] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/473/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/28/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) La decisione 2002/472/CE della Commissione(5) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari della Bulgaria. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte I dell'allegato. (3) Gli Emirati arabi uniti hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti e sono in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporteranno nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CE. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte II dell'allegato. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 44 del 15.1.2002, pag. 44. (5) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE del Consiglio AL - ALBANIA AR - ARGENTINA AU - AUSTRALIA BD - BANGLADESH BG - BULGARIA BR - BRASILE CA - CANADA CI - COSTA D'AVORIO CL - CILE CN - CINA CO - COLOMBIA CU - CUBA CZ - REPUBBLICA CECA EC - ECUADOR EE - ESTONIA FK - ISOLE FALKLAND GA - GABON GH - GHANA GM - GAMBIA GN - GUINEA CONAKRY GT - GUATEMALA HR - CROAZIA ID - INDONESIA IN - INDIA IR - IRAN JM - GIAMAICA JP - GIAPPONE KR - COREA DEL SUD LT - LITUANIA LV - LETTONIA MA - MAROCCO MG - MADAGASCAR MR - MAURITANIA MU - MAURIZIO MV - MALDIVE MX - MESSICO MY - MALAYSIA NA - NAMIBIA NG - NIGERIA NI - NICARAGUA NZ - NUOVA ZELANDA OM - OMAN PA - PANAMA PE - PERÙ PH - FILIPPINE PK - PAKISTAN PL - POLONIA RU - RUSSIA SC - SEICELLE SG - SINGAPORE SI - SLOVENIA SN - SENEGAL TH - THAILANDIA TN - TUNISIA TR - TURCHIA TW - TAIWAN TZ - TANZANIA UG - UGANDA UY - URUGUAY VE - VENEZUELA VN - VIETNAM YE - YEMEN ZA - SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AE - EMIRATI ARABI UNITI AM - ARMENIA(1) AO - ANGOLA AG - ANTIGUA E BARBUDA(2) AN - ANTILLE OLANDESI AZ - AZERBAIGIAN(3) BJ - BENIN BS - BAHAMAS BY - BIELORRUSSIA BZ - BELIZE CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4) CH - SVIZZERA CM - CAMERUN CR - COSTA RICA CY - CIPRO DZ - ALGERIA ER - ERITREA FJ - FIGI GD - GRENADA GL - GROENLANDIA HK - HONG KONG HN - HONDURAS HU - UNGHERIA(5) IL - ISRAELE KE - KENYA LK - SRI LANKA MM - MYANMAR MT - MALTA MZ - MOZAMBICO NC - NUOVA CALEDONIA PF - POLINESIA FRANCESE PG - PAPUA NUOVA GUINEA PM - ST PIERRE E MIQUELON RO - ROMANIA SB - ISOLE SALOMONE SH - SANT'ELENA SR - SURINAME SV - EL SALVADOR TG - TOGO US - STATI UNITI D'AMERICA YT - MAYOTTE(6) ZW - ZIMBABWE (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. (5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto. (6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati.