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Document 32002D0255

    2002/255/CE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1142]

    GU L 87 del 4.4.2002, p. 53–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2009; abrogato da 32009D0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/255/oj

    32002D0255

    2002/255/CE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1142]

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 04/04/2002 pag. 0053 - 0056


    Decisione della Commissione

    del 25 marzo 2002

    che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori

    [notificata con il numero C(2002) 1142]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/255/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa al miglioramento di importanti aspetti ambientali.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

    (3) Le disposizioni della presente decisione si basano sui criteri non definitivi sviluppati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

    (4) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per ottenere l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un televisore deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri riportati nel relativo allegato.

    Articolo 2

    Il gruppo di prodotti denominato "televisori" è costituito da: "apparecchi elettronici alimentati a corrente elettrica per la ricezione, la decodifica e la visualizzazione di segnali televisivi, analogici o digitali, trasmessi via satellite, cavo o antenna, dotato di uno schermo di almeno dieci pollici (25 cm)."

    Articolo 3

    Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto il numero di codice "022".

    Articolo 4

    La presente decisione si applica dal 1o aprile 2002 fino al 31 marzo 2005. Se al 31 marzo 2005 non si sono adottati criteri rivisti, la presente decisione si applica fino al 31 marzo 2006.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI GENERALI

    Obiettivo dei criteri

    I criteri definiti nel presente allegato mirano, in particolare, a:

    - ridurre i danni o i rischi ambientali dovuti all'uso di energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) diminuendo il consumo energetico,

    - ridurre i danni ambientali connessi all'uso di risorse naturali, promuovendo il riutilizzo, la riciclabilità e la possibilità di manutenzione dei televisori,

    - ridurre i danni all'ambiente o i rischi connessi all'uso di sostanze pericolose, diminuendone l'impiego.

    I criteri promuovono altresì l'applicazione delle migliori pratiche (uso ecocompatibile ottimale) e la sensibilizzazione dei consumatori. Inoltre, marcando opportunamente le componenti in materiale plastico, viene incentivato il riciclaggio del prodotto.

    I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai televisori con impatto ridotto sull'ambiente.

    Requisiti in materia di valutazione e verifica

    Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e di verifica.

    Se necessario, possono essere utilizzati altri metodi di test, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la domanda.

    Laddove possibile, i test dovranno essere effettuati in laboratori adeguatamente accreditati o comunque che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 e che siano in grado di svolgere le prove necessarie.

    Gli organismi competenti possono eventualmente richiedere documenti giustificativi e svolgere verifiche indipendenti.

    In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri definiti nel presente allegato, gli organismi competenti devono tenere conto dei sistemi di gestione ambientale convalidati, quali l'EMAS o l'ISO 14001 (NB: L'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

    CRITERI ECOLOGICI

    1. Risparmio energetico

    a) Il televisore (in appresso denominato anche "il prodotto") deve essere dotato di un interruttore posto sulla parte anteriore dell'apparecchio in modo chiaramente visibile.

    b) Il consumo in stand-by passivo(1) dell'apparecchio deve essere <= 1,0 watt.

    c) Per televisori dotati di un ricevitore con decodificatore integrato digitale (IRD), il consumo in stand-by attivo(2) dell'apparecchio deve essere <= 9,0 watt.

    d) Il televisore deve avere un indice di efficienza energetica in modalità "on" (IEEon) inferiore al 65 % del consumo base di un apparecchio di tale formato. L'indice di efficienza energetica in modalità "on" deve essere calcolato con l'equazione:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    dove:

    Pon è il consumo energetico misurato dell'apparecchio in modalità "on"

    Pon,bc è il consumo energetico base dell'apparecchio in modalità "on", calcolato con la formula seguente:

    >PIC FILE= "L_2002087IT.005402.TIF">

    dove:

    - digit è pari a 1 se l'apparecchio è dotato di un processore digitale per la scansione di immagini e a 0 se privo di tale dispositivo,

    - format è uguale a 0,80 per uno schermo standard (aspect ratio 4:3), e a 0,87 per uno schermo panoramico (aspect ratio 16:9),

    - scrnsize indica la diagonale dello schermo in cm,

    - scrnarea indica l'area dello schermo in dm2; ad esempio corrisponde a scrnsize × scrnsize × 0,48/100 per uno schermo standard (aspect ratio 4:3) e a scrnsize × scrnsize × 0,427/100 per uno schermo panoramico (aspect ratio 16:9),

    - idd è uguale a 1 se il televisore è dotato di un decodificatore digitale integrato per i segnali digitali, altrimenti è uguale a 0.

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica in ciascuna modalità è stato misurato in conformità delle procedure di cui all'EN 50301 (Metodi di misura per ricevitori per trasmissioni). La relazione deve riportare il consumo di energia elettrica misurato per ciascuna modalità, il consumo base in modalità "on" calcolato e la percentuale calcolata del consumo base in modalità "on".

    2. Prolungamento della durata di vita

    Il fabbricante deve garantire che il televisore funzioni per almeno 2 anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all'acquirente.

    La disponibilità di pezzi di ricambio elettronici compatibili deve essere garantita per 7 anni a decorrere dal termine della produzione.

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

    3. Ritiro e Riciclaggio

    Il fabbricante garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori.

    Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito.

    a) Il fabbricante deve controllare il disassemblaggio dell'unità di sistema e redigere una relazione al riguardo da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. La relazione deve peraltro confermare che:

    - i collegamenti sono facilmente reperibili e accessibili,

    - i collegamenti sono il più possibile standardizzati,

    - i collegamenti sono accessibili mediante l'uso di strumenti comunemente reperibili.

    b) I materiali incompatibili e pericolosi devono essere separabili.

    c) I materiali plastici e metallici della scatola e del telaio devono essere riciclabili al 90 % del loro volume.

    d) Il vetro impiegato nello schermo a raggi catodici deve essere riciclabile al 90 % del suo peso.

    e) Le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto.

    f) Le componenti in plastica:

    - non devono contenere piombo o cadmio aggiunti dal fabbricante,

    - devono essere costituite da un unico polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione della superficie che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili,

    - non devono contenere armature metalliche non separabili.

    g) Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi:

    -

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - non devono contenere ritardanti di fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita, al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(3) e successive modifiche,

    - devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469; i materiali plastici estrusi e le guide di luce nei monitor a schermo piatto (display flat panel) sono esclusi dal presente criterio.

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.

    4. Istruzioni per l'uso

    Il prodotto deve essere messo in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

    a) informazioni sul fatto che, se non è utilizzato per un certo periodo, l'apparecchio deve essere spento mediante l'interruttore posto sul televisore, al fine di ridurre il consumo di energia;

    b) informazioni relative al fatto che il prodotto consuma elettricità in stand-by e come è possibile minimizzare tale consumo;

    c) informazioni relative al fatto che l'energia consumata durante l'utilizzo può essere ridotta in modo significativo abbassando la luminosità dell'immagine per un minore costo generale di utilizzo;

    d) informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio;

    e) informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo da consentirne il riciclaggio e che pertanto non va gettato;

    f) informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

    g) informazioni circa il fatto che al prodotto è stata assegnata l'etichetta Ecolabel (marchio comunitario di qualità ecologica) con una breve spiegazione del significato di questo riconoscimento; indicazione del seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel per reperire ulteriori informazioni.

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia del manuale di istruzioni.

    5. Dichiarazione ambientale

    Una dichiarazione ambientale deve accompagnare il prodotto ed essere a disposizione dell'utilizzatore. Il documento deve essere conforme alle raccomandazioni del rapporto tecnico 70 dell'ECMA "Product related environmental attributes".

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta una copia della dichiarazione ambientale.

    6. Informazioni che figurano sul marchio di qualità ecologica

    Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

    - Elevata efficienza energetica

    - Progettato per essere facilmente riciclabile

    Valutazione e verifica.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta una copia del marchio di qualità ecologica così come si presenta sulla confezione e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata.

    (1) Stand-by passivo: l'apparecchio televisivo è collegato ad una fonte di elettricità e non genera né suono né immagini in attesa di essere spento o acceso o che sia selezionato la modalità di stand-by attivo alla ricezione di un segnale diretto o indiretto, ad esempio da un telecomando a distanza.

    (2) Stand-by attivo: l'apparecchio televisivo è collegato ad una fonte di elettricità e non genera né suono né immagini e scambia/riceve dati con/da una fonte esterna.

    (3) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

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