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Document 32002D0172

    2002/172/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/476/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 462]

    GU L 56 del 27.2.2002, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2003; abrog. impl. da 32003D0200

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/172(1)/oj

    32002D0172

    2002/172/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/476/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 462]

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/2002 pag. 0032 - 0032


    Decisione della Commissione

    del 25 febbraio 2002

    che proroga il periodo di validità della decisione 1999/476/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato

    [notificata con il numero C(2002) 462]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/172/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.

    (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

    (3) Con la decisione 1999/476/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato che, in conformità dell'articolo 3, scadono il 10 giugno 2002.

    (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non sia ultimata la revisione della decisione 1999/476/CE.

    (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/476/CE deve pertanto essere prorogato.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/476/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 006 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52.

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