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Document 32001Y0115(02)

Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali

OJ C 12, 15.1.2001, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001Y0115(02)

Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali

Gazzetta ufficiale n. C 012 del 15/01/2001 pag. 0010 - 0022


Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali

(2001/C 12/02)

INTRODUZIONE

Il concetto di reciproco riconoscimento in materia penale è stato sollevato durante il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998.

Il punto 45, lettera f), del piano d'azione del Consiglio e della Commissione, adottato il 3 dicembre 1998 sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede l'avvio di un processo inteso a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni e l'esecuzione delle sentenze in materia penale entro due anni dall'entrata in vigore del trattato.

Il tema è stato riproposto dal Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 secondo cui il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria tanto in materia civile, quanto in materia penale in seno all'Unione (paragrafi da 33 a 37). Il Consiglio europeo di Tampere ha espressamente concluso che tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle sentenze e alle altre decisioni delle autorità giudiziarie. Esso ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, prima del dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento (cfr. punto 37 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere).

La realizzazione del programma di misure è stata inserita nel quadro di controllo della Commissione europea per l'esame dei progressi realizzati in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

Il reciproco riconoscimento deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone. Esso può favorire un miglior reinserimento sociale del delinquente. Infine, il reciproco riconoscimento delle decisioni è un fattore di certezza del diritto in seno all'Unione laddove garantisce che una sentenza pronunciata in uno Stato non verrà rimessa in discussione in un altro Stato membro.

L'attuazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali presuppone una fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti penali. Tale fiducia si fonda in particolare sulla base comune costituita dal loro attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto.

Talune forme di reciproco riconoscimento sono già iscritte negli strumenti di cooperazione giudiziaria adottati in varie sedi prima del trattato di Maastricht e successivamente nel quadro dell'Unione europea.

Quanto al riconoscimento delle decisioni definitive, sono stati elaborati diversi strumenti e precisamente la convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 28 maggio 1970, la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991, adottata nel quadro della cooperazione politica, e la convenzione dell'Unione europea, del 17 giugno 1998, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida.

Inoltre, il trasferimento delle persone condannate, quale previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983, mira principalmente a favorire il reinserimento delle persone condannate e trae origine da considerazioni umanitarie. Esso implica necessariamente un riconoscimento - da parte dello Stato di esecuzione - della decisione resa nello Stato che ha pronunciato la condanna.

Il riconoscimento di una sentenza vuol dire anche che essa deve essere presa in considerazione dagli altri Stati, in altre parole gli stessi fatti non saranno oggetto di nuova trattazione e le decisioni definitive non saranno rimesse in discussione. Tale principio è sancito dalla convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem" firmata a Bruxelles nel quadro della cooperazione politica europea il 25 maggio 1987. Anche la convenzione del Consiglio d'Europa del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali contiene norme relative al principio "ne bis in idem". Anche la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990, contiene disposizioni relative a tale principio.

Nel quadro dell'Unione europea vanno citate la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e la convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, nonché la convenzione relativa al ritiro della patente di guida, adottata il 17 giugno 1998.

Nessuno di tali strumenti è sinora entrato in vigore per tutti gli Stati membri; gli strumenti che sono stati adottati o che devono essere adottati nel quadro dell'Unione europea devono essere ratificati dagli Stati membri il più presto possibile. Per gli altri strumenti, compresa la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991, adottata nel quadro della cooperazione politica occorre al contempo individuare meccanismi più moderni che beneficino del maggior grado di normazione degli strumenti di cui all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea e permettano di prevedere un regime di reciproco riconoscimento quanto più completo possibile.

Va rilevato che numerosi strumenti esistenti offrono agli Stati membri la possibilità di scegliere fra la prosecuzione dell'esecuzione della decisione o la sua conversione.

Il principio della conversione della decisione dovrà essere esaminato per stabilire in quale misura sia compatibile con il principio del reciproco riconoscimento iscritto nelle conclusioni di Tampere.

In ambito internazionale non sono stati trattati taluni aspetti del reciproco riconoscimento, in particolare quelli relativi alle decisioni intervenute in una fase anteriore alla sentenza o alla presa in considerazione, in sede di elaborazione di una decisione giudiziaria, di decisioni penali straniere, segnatamente per valutare i precedenti penali e le recidive di una persona.

Il reciproco riconoscimento assume quindi forme diverse, esso deve essere perseguito in tutte le fasi del procedimento penale, prima, durante o dopo la sentenza di condanna, ma le sue modalità variano a seconda della natura della decisione o della pena inflitta.

In ognuno di questi settori, la portata del reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio. Tali criteri sono stati individuati nel corso dei lavori avviati in seno al Consiglio, in particolare dalla delegazione del Regno Unito.

Si tratta dei seguenti criteri:

- portata globale o limitata a taluni reati della misura prevista. Una serie di misure per l'attuazione del reciproco riconoscimento può essere limitata ai reati gravi,

- mantenimento o soppressione del requisito della doppia incriminabilità come condizione per il riconoscimento,

- meccanismi di protezione dei diritti dei terzi, delle vittime e delle persone sospette,

- definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, ad esempio in materia di competenza degli organi giurisdizionali,

- esecuzione diretta o indiretta della decisione, definizione e portata dell'eventuale procedura di convalida,

- determinazione e portata dei motivi di rifiuto del riconoscimento fondati sulla sovranità o di altri interessi essenziali dello Stato richiesto o connessi con la legalità,

- regime di responsabilità degli Stati in caso di non luogo, proscioglimento o assoluzione.

Secondo la natura della decisione interessata, l'incidenza di tale o tal altro criterio potrà variare in funzione dell'obiettivo perseguito di pervenire ad un'attuazione più o meno ambiziosa del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali salvo che risulti necessario adottare una misura autonoma che consenta di applicare questo parametro a tutte le misure.

Il programma di misure, concepito come programma globale, comprende i diversi settori nei quali gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi nel corso dei prossimi anni per pervenire ad un reciproco riconoscimento progressivo delle decisioni penali nell'Unione europea.

Esso deve tuttavia essere considerato non tanto come un programma definitivo che mira a porre in essere una volta per tutte il reciproco riconoscimento delle decisioni penali, quanto come un approccio ambizioso, progressivo e realistico. Il suo obiettivo è preparare il terreno e delineare l'impostazione da adottare nei settori interessati, senza che per questo siano fissate in maniera vincolante e definitiva le modalità dei lavori futuri. Parimenti, gli Stati membri non dovrebbero considerare che tale programma li esoneri dalla ratifica di taluni strumenti pertinenti adottati in altre sedi. I lavori derivanti dal programma dovrebbero, se del caso, basarsi, per quanto possibile, sulle soluzioni individuate in strumenti già esistenti per evitare inutili doppioni.

In occasione della realizzazione del programma occorrerebbe infine, qualora ciò sia pertinente, raggruppare varie misure nell'ambito di uno stesso strumento

La realizzazione del programma, il cui stato di avanzamento dovrà formare oggetto di una valutazione reciproca, costituisce una fase essenziale.

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul reciproco riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale.

Il programma di misure integra il contributo della Commissione e gli orientamenti emersi in occasione del Consiglio informale "Giustizia e Affari interni" che si è tenuto il 28 e 29 luglio 2000 a Marsiglia.

PROGRAMMA DI MISURE

1. PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI PENALI DEFINITIVE PRONUNCIATE IN PRECEDENZA DAL GIUDICE DI UN ALTRO STATO MEMBRO

1.1. Ne bis in idem

Obiettivo: rafforzare la certezza del diritto nell'Unione facendo in modo che la decisione penale definitiva di condanna resa in uno Stato membro non sia rimessa in discussione in un altro Stato membro. L'esistenza di una tale decisione resa in uno Stato membro deve impedire che il fatto o il comportamento già esaminato sia nuovamente perseguito in un altro Stato membro. Questo obiettivo è stato parzialmente realizzato agli articoli da 54 a 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Al riguardo andrebbero riesaminate le possibilità di riserve previste all'articolo 55 di tale convenzione, segnatamente quelle che autorizzano uno Stato a dichiarare di non essere vincolato dal principio "ne bis in idem" quando "i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti ... in parte nel suo territorio ...".

Per quanto concerne le altre decisioni, quali quelle di proscioglimento, occorrerebbe esaminare le modalità per inserirle nel principio "ne bis in idem", eventualmente con talune riserve.

Infine si potrebbe anche esaminare il problema della decisione presa in uno Stato in seguito a mediazione penale.

Misura n. 1: riesame degli articoli da 54 a 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen figuranti nella convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem", firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, nella prospettiva di una piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

Grado di priorità: 6.

1.2. Individualizzazione della sanzione

Obiettivo: pervenire alla presa in considerazione da parte del giudice di uno Stato membro di una condanna pronunciata in un altro Stato membro per valutare il passato criminoso del delinquente e trarne le conseguenze quanto alla condanna dell'interessato.

Misura n. 2: adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili.

Grado di priorità: 4.

Poiché l'efficacia di tale principio presuppone che si conosca la sentenza straniera di condanna, occorre:

Misura n. 3: al fine di agevolare l'informazione reciproca, introdurre un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto nelle diverse lingue dell'Unione (punto 49, lettera d) del piano d'azione del 3 dicembre 1998 sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia), basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 4: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti nell'Unione europea in merito alle condanne penali pronunciate nei confronti di una persona. Tale studio dovrà riguardare, in particolare, i possibili tipi di condanna interessati ed individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

2. ESECUZIONE DELLE DECISIONI INTERVENUTE IN UNA FASE ANTERIORE ALLA SENTENZA

2.1. Decisioni relative alla preservazione delle prove e al sequestro dei beni

2.1.1. Decisioni ai fini della ricerca delle prove

Obiettivo: consentire la ricevibilità delle prove, impedirne la scomparsa e agevolare l'esecuzione delle decisioni di perquisizione e sequestro per ottenere rapidamente elementi di prova nel quadro di una causa penale (punto 36 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere). Occorre tener presente l'articolo 26 della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, del 15 maggio 1972, e l'articolo 8 della convenzione di Roma del 6 novembre 1990 sul trasferimento dei procedimenti penali.

Misura n. 5: individuare i progressi realizzabili:

- per rendere inopponibili tra gli Stati membri le riserve e dichiarazioni previste dall'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, completato dagli articoli 51 e 52 della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen per quanto concerne le misure coercitive, in particolare nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reati e la criminalità in materia finanziaria,

- per rendere inopponibili tra gli Stati membri le cause di rifiuto di assistenza previste dall'articolo 2 della convenzione del 1959, completato dall'articolo 50 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Grado di priorità: 1.

Misura n. 6: elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione delle prove che si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

Grado di priorità: 1.

2.1.2. Misure provvisorie ai fini della confisca o della restituzione alle vittime

Obiettivo: consentire il riconoscimento e l'esecuzione immediati delle decisioni in materia di sequestro dei beni in vista della confisca o della restituzione alla vittima di un reato.

Misura n. 7: elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni. Tale strumento dovrebbe consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro.

Uno strumento dello stesso tipo potrà essere previsto per realizzare la misura 6 e la misura 7.

Grado di priorità: 1.

2.2. Decisioni relative alle persone

2.2.1. Decisioni di arresto

Obiettivo: agevolare l'esecuzione dei mandati di arresto ai fini delle azioni penali. Al riguardo occorre tener presente la raccomandazione n. 28 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio, ai cui sensi dovrebbe essere vagliata la possibilità a lungo termine di creare un unico spazio giuridico europeo per l'estradizione.

Misura n. 8: cercare i mezzi per istituire, almeno per i reati più gravi di cui all'articolo 29 del TUE, un regime di consegna fondato sul riconoscimento e sull'esecuzione immediata del mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria richiedente. Tale regime dovrebbe in particolare prevedere le condizioni in cui il mandato d'arresto costituisce una base sufficiente per la consegna dell'interessato da parte delle autorità competenti richieste, in vista della creazione di un unico spazio giuridico europeo per l'estradizione.

Grado di priorità: 2.

2.2.2. Misure di controllo non privative della libertà

Obiettivo: assicurare la cooperazione nel caso in cui una persona sia sottoposta ad obblighi o a misure di sorveglianza nell'ambito di un controllo giudiziario prima del giudizio.

Misura n. 9: redazione di un inventario delle possibili misure interessate, delle modalità di controllo per accertarsi della loro osservanza da parte delle persone cui sono dirette, e delle sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza.

Grado di priorità: 3.

Misura n. 10: alla luce del suddetto inventario, vagliare la possibilità di adottare uno strumento che consenta il riconoscimento e l'esecuzione immediata delle misure di controllo, di sorveglianza o di sicurezza disposte da un'autorità giudiziaria anteriormente al giudizio di merito. Detto strumento dovrebbe applicarsi a tutte le persone oggetto di azioni penali in uno Stato membro che possono trovarsi in un altro Stato membro e prevedere le modalità di esercizio della sorveglianza di tali misure, come pure le sanzioni in caso di mancata osservanza delle medesime.

Grado di priorità: 5.

2.3. Presa in considerazione delle decisioni di avvio di azioni penali in altri Stati membri

Obiettivo: l'evoluzione della criminalità internazionale ha comportato un notevole aumento dei casi in cui più Stati membri sono competenti, conformemente alle rispettive norme procedurali interne, per perseguire e giudicare gli stessi fatti o fatti connessi. Occorre pertanto favorire, in seno all'Unione, la risoluzione dei conflitti positivi di competenza tra Stati membri ed evitare, nella misura del possibile, la molteplicità delle azioni penali. A tal fine occorrerebbe realizzare uno studio di fattibilità sulla creazione di un repertorio centrale che permetta di evitare imputazioni che sarebbero rigettate in base al principio "ne bis in idem" e fornisca anche informazioni utili su indagini relative a reati che implicano la stessa persona.

Misura n. 11: elaborazione di uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri e favorire, a tal fine, il coordinamento tra gli Stati membri tenendo conto della sfera di competenza dell'Eurojust in tale settore, dato che uno dei suoi compiti consiste appunto nell'"agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale" (punto 46 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere). Si potrebbero stabilire criteri volti ad agevolare la determinazione delle competenze per facilitare detto coordinamento alla luce, tra l'altro, dei casi di trasferimento dei procedimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972.

Grado di priorità: 4.

Misura n. 12: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti nell'Unione europea in merito alle indagini o alle azioni penali in corso nei confronti di una persona. Tale studio dovrà riguardare, in particolare, le possibili categorie di reati interessate e la fase del procedimento a partire dalla quale dovrebbe aver luogo detta informazione. Esso dovrà individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

3. DECISIONI DI CONDANNA

3.1. Pene detentive

3.1.1. Riconoscimento ed esecuzione immediata della condanna definitiva pronunciata in uno Stato membro contro un cittadino di un altro Stato membro quando l'estradizione viene rifiutata, per il solo motivo che si tratta di un proprio cittadino, da uno Stato che abbia dichiarato di non concedere l'estradizione di propri cittadini in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Obiettivo: ove risulti che per uno Stato membro è impossibile rinunciare al principio di non estradizione dei propri cittadini, garantire l'esecuzione nel suo territorio della condanna a titolo della quale viene chiesta l'estradizione.

Misura n. 13: adozione di uno strumento aggiuntivo alla convenzione dell'Unione europea, del 27 settembre 1996, relativa all'estradizione, e alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. L'articolo 3, lettera b), della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1991, prevede soltanto la trasmissione "facoltativa" dell'esecuzione. Lo strumento da elaborare potrebbe sancire un nuovo principio nell'ipotesi considerata, ossia "estradare o eseguire la condanna". Tale strumento dovrà prevedere le modalità concrete di esecuzione della condanna, quali la prosecuzione dell'esecuzione o la conversione della condanna.

Grado di priorità: 3.

Obiettivo: occorre esaminare gli strumenti internazionali riguardanti decisioni definitive di condanna con pene detentive e valutare se detti strumenti permettono di assicurare un regime integrale di riconoscimento reciproco.

Misura n. 14: valutare in quale misura meccanismi più moderni potrebbero far prospettare un regime integrale di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive di condanna con pene detentive.

Grado di priorità: 3.

3.1.2. Trasferimento delle persone che tentano di sottrarsi alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna definitiva.

Obiettivo: semplificazione delle procedure nell'ipotesi in cui una persona condannata definitivamente tenti di sottrarsi alla giustizia (punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere).

Misura n. 15: adozione di uno strumento che sopprima la procedura formale di estradizione consentendo di trasferire nello Stato che ha pronunciato la condanna una persona che tenti di sottrarsi alla giustizia dopo essere stata oggetto di una condanna definitiva in conformità dell'articolo 6 del TUE. Dovrebbero essere previsti i casi in cui la prosecuzione dell'esecuzione della pena potrebbe sostituirsi alla procedura di trasferimento. Tale strumento, che introduce il principio della consegna o della prosecuzione dell'esecuzione della pena, si applicherà in particolare ai condannati evasi.

Grado di priorità: 3.

3.1.3. Trasferimento delle persone condannate allo scopo di favorire il reinserimento sociale

Obiettivo: consentire ai cittadini di uno Stato membro di scontare la pena nello Stato di residenza. Al riguardo occorre tener conto dell'articolo 2 dell'accordo di applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, del 25 maggio 1987.

Misura n. 16: adozione di uno strumento aggiuntivo alla convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, applicabile ai cittadini degli Stati interessati, per estenderla ai residenti.

Grado di priorità: 4.

3.2. Sanzioni pecuniarie

Obiettivo: garantire la riscossione in uno Stato membro delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche o giuridiche da un altro Stato membro. Occorre tener conto delle disposizioni adottate a tal fine nella convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

Misura n. 17: integrazione a livello dell'Unione dell'accordo specifico elaborato in ambito Schengen sulla cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie, approvato dal Comitato esecutivo di Schengen con decisione del 28 aprile 1999. Tale accordo, che fa parte delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, dovrebbe formare oggetto di un atto del Consiglio fondato sull'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, inteso a stabilire un nuovo strumento giuridico che ne riprenda le disposizioni materiali.

Grado di priorità: 1.

Misura n. 18: elaborazione di uno strumento che consenta di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Tale strumento potrebbe prevedere una riscossione automatica delle ammende irrogate per reati o eventualmente una procedura di convalida semplificata. Esso dovrebbe comprendere, per quanto possibile, disposizioni sulla procedura da seguire in caso di mancato pagamento. Nei lavori si terrà conto delle differenze tra Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche.

Grado di priorità: 2.

3.3. Confisca

Obiettivo: migliorare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, in particolare ai fini della restituzione alla vittima di un reato, presa in un altro Stato membro tenuto conto dell'esistenza della convenzione europea dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Misura n. 19: esaminare:

- in particolare se tutte le cause di rifiuto di esecuzione di un provvedimento di confisca di cui all'articolo 18 della convenzione del 1990 siano compatibili con il principio del reciproco riconoscimento,

- fatte salve le competenze della Comunità, come migliorare il riconoscimento e l'esecuzione immediati in uno Stato membro di una decisione resa da un altro Stato membro in vista di proteggere gli interessi di una vittima, qualora siffatta decisione sia inclusa in una decisione di condanna penale.

Grado di priorità: 2.

3.4. Decadenza da diritti e altre sanzioni

Obiettivo: estendere gradualmente l'efficacia delle sanzioni di decadenza da diritti a tutto il territorio dell'Unione europea: per essere efficaci nel contesto dello spazio europeo, talune sanzioni dovrebbero essere infatti riconosciute ed eseguite in tutta l'Unione. Occorre altresì tener conto della raccomandazione n. 7 del piano d'azione del 1997 contro la criminalità organizzata, che chiede agli Stati membri di escludere le persone che abbiano commesso reati connessi alla criminalità organizzata dalla partecipazione a gare d'appalto indette negli Stati membri e nella Comunità e di respingere le loro richieste di licenze o aiuti governativi, nonché della raccomandazione n. 2 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio che riprende la stessa idea.

Misura n. 20: redigere un inventario delle decadenze, dei divieti e delle incapacità comuni a tutti gli Stati membri, pronunciati nei confronti di una persona fisica o giuridica in occasione o a seguito di una condanna.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 21: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti dell'Unione europea in merito ai provvedimenti di decadenza, divieto e incapacità pronunciati negli Stati membri. Tale studio dovrà individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 22: elaborare uno o più strumenti che consentano di rendere effettive nello Stato di residenza del condannato le decadenze così inventariate e di estendere alcune di esse a tutto il territorio dell'Unione, almeno per quanto concerne determinate categorie di reati e di decadenze. In tale contesto andrebbe affrontata anche la questione dell'estensione a tutta l'Unione della sanzione di interdizione dal territorio pronunciata in uno degli Stati membri.

Grado di priorità: 5.

4. DECISIONI PRESE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO POST-PENALE

Obiettivo: garantire la cooperazione nel caso in cui una persona sia sottoposta a obblighi o misure di sorveglianza e di assistenza a titolo, in particolare, di una sospensione condizionale o liberazione condizionale.

Misura n. 23: cercare di perfezionare l'applicazione della convenzione europea, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale. Occorrerebbe in particolare stabilire in quale misura si possano rendere inopponibili tra Stati membri dell'Unione europea talune riserve e motivi di rifiuto dell'esecuzione, se del caso mediante uno strumento specifico.

Grado di priorità: 6.

5. VALUTAZIONE RECIPROCA

Obiettivo: predisporre un meccanismo di valutazione reciproca in materia di riconoscimento delle decisioni penali che consenta di misurare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle misure previste.

Misura n. 24: introdurre il principio della valutazione reciproca in uno strumento ispirato all'azione comune, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata. In proposito la raccomandazione n. 8 del documento "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio" invita il Consiglio a considerare la possibilità di integrare il meccanismo di valutazione esistente, che potrebbe essere utilizzato per la valutazione di settori specifici.

Grado di priorità: cfr. raccomandazione n. 8.

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURE

Fissare termini per i lavori da effettuare nell'ambito dell'Unione europea è un compito delicato, perché se i termini sono troppo ravvicinati sono illusori e se sono troppo remoti scoraggiano gli Stati membri.

Pertanto si è preferito fissare priorità che dovranno comunque essere adeguate alle risorse delle istituzioni e degli Stati membri e inserite nel contesto degli altri lavori attualmente in corso.

Tali priorità sono state elaborate tenendo conto dei criteri seguenti:

- alcune misure, al momento dell'elaborazione del piano, sono sin d'ora proposte in talune iniziative e sono pertanto inserite tra le prime priorità,

- talune misure sono sin d'ora considerate prioritarie dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere o da Consigli successivi,

- talune misure sono studi di fattibilità e in tal caso si può ritenere possibile delegarne l'esecuzione, che pertanto non graverà eccessivamente sui mezzi del Consiglio. Dette misure sono state inserite complessivamente tra le priorità ravvicinate. Nei loro confronti occorrerà utilizzare pienamente i programmi finanziati in base al bilancio delle Comunità,

- infine si è tenuto conto del prevedibile impatto positivo delle stesse sulla realizzazione degli obiettivi fissati dai trattati.

Tenuto conto dell'importanza delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere riguardo al reciproco riconoscimento, è auspicabile che si compiano progressi sostanziali nell'attuazione delle misure di livello 1 e 2 entro la fine del 2002. Si propone che il Consiglio esamini i progressi realizzati a tale data.

A: TABELLA DELLE PRIORITÀ

>SPAZIO PER TABELLA>

B: TABELLA DELLE MISURE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

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