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Document 32001R2574

    Regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002

    GU L 344 del 28.12.2001, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2574/oj

    32001R2574

    Regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0057 - 0059


    Regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione

    del 20 dicembre 2001

    che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

    (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2002, dal regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione(3).

    (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

    (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 2002, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati come indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

    (3) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO(1)

    1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice "F499: Altri".

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