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Document 32001R2563
Council Regulation (EC) No 2563/2001 of 19 December 2001 fixing for the 2002 fishing year the guide prices for the fishery products listed in Annexes I and II and the Community producer price for the fishery products listed in Annex III to Regulation (EC) No 104/2000
Regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
GU L 344 del 28.12.2001, p. 26–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002, Date of end of validity: 31/12/2002
Regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0026 - 0028
Regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che per ogni campagna di pesca venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento. (2) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato è opportuno, per la campagna di pesca 2002, aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie. (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento viene fissato un prezzo alla produzione comunitario. (4) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione(2) fissa i coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie di tonno. Pertanto, non è necessario fissare un prezzo alla produzione comunitario per tutte le specie di tonni elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, ma solo per il tonno albacora (Thunnus albacares). (5) In base ai criteri enunciati nell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e nell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno mantenere questo prezzo per la campagna di pesca 2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002 per i prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e le presentazioni o categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il prezzo alla produzione comunitario della campagna di pesca compresa tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002 per il tonno albacora (Thunnus albacares) è fissato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>