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Document 32001R2510

Regolamento (CE) n. 2510/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002

GU L 339 del 21.12.2001, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2510/oj

32001R2510

Regolamento (CE) n. 2510/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 2510/2001 della Commissione

del 20 dicembre 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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