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Document 32001R2437

    Regolamento (CE) n. 2437/2001 della Commissione, del 13 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    GU L 329 del 14.12.2001, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2437/oj

    32001R2437

    Regolamento (CE) n. 2437/2001 della Commissione, del 13 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    Gazzetta ufficiale n. L 329 del 14/12/2001 pag. 0011 - 0012


    Regolamento (CE) n. 2437/2001 della Commissione

    del 13 dicembre 2001

    che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

    (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

    (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero(2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

    (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

    (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

    (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

    (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

    (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1o luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

    (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

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