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Document 32001R2421
Commission Regulation (EC) No 2421/2001 of 11 December 2001 fixing the export refunds on poultrymeat
Regolamento (CE) n. 2421/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
Regolamento (CE) n. 2421/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
GU L 327 del 12.12.2001, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2421/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 12/12/2001 pag. 0035 - 0036
Regolamento (CE) n. 2421/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione. (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49. ALLEGATO al regolamento della Commissione, dall'11 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran. V03 Tutte le destinazioni meno Stati Uniti d'America e zone A24 e A26.