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Document 32001R2317

Regolamento (CE) n. 2317/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 743/2001 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

GU L 313 del 30.11.2001, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2317/oj

32001R2317

Regolamento (CE) n. 2317/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 743/2001 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/11/2001 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 2317/2001 della Commissione

del 29 novembre 2001

che abroga il regolamento (CE) n. 743/2001 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 743/2001 della Commissione(3) prevede la sospensione della pesca del merlano nelle acque dello Skagerrak e del Kattegat da pate di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia.

(2) Il 22 ottobre 2001 la Danimarca ha trasferito alla Svezia 50 tonnellate di merlano nelle acque dello Skagerrak e del Kattegat. È opportuno quindi autorizzare la pesca del merlano nelle acque dello Skagerrak e del Kattegat da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 743/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 743/2001 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

(3) GU L 107 del 18.4.2001, pag. 3.

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